Art. 118.
                        Attivita' di informazione

      1.  In  relazione alle funzioni conferite ai sensi del presente
    capo  restano  allo  Stato le funzioni e i compiti amministrativi
    concernenti:
        a)  la  raccolta  e  lo  scambio  di informazioni ai fini del
    collegamento  con  l'Organizzazione mondiale della sanita' (OMS),
    le   altre   organizzazioni   internazionali   e   gli  organismi
    comunitari;
        b)  la  gestione  del Sistema informativo sanitario (SIS) per
    quanto  concerne  le competenze statali, nonche' il coordinamento
    dei   Sistemi  informativi  regionali,  in  connessione  con  gli
    osservatori regionali, con altri organismi pubblici e privati; in
    particolare,  rimangono  salve  le  competenze  dell'Osservatorio
    centrale  degli  acquisti  e  dei  prezzi, di cui all'articolo 1,
    comma 30, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
        c)   l'analisi   statistica   e   la   diffusione   dei  dati
    ISTAT-SIS-SISTAN,  ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge
    15 marzo 1997, n. 59;
        d)  la redazione delle relazioni da presentarsi al Parlamento
    e le altre relazioni o rapporti di carattere nazionale;
        e)  il  coordinamento  informativo e statistico relativo alle
    funzioni   e   ai  compiti  conferiti;  a  tal  fine  i  soggetti
    destinatari  del  conferimento  sono  tenuti  a  comunicare  alla
    competente  autorita'  statale,  con  aggiornamento  periodico  o
    comunque  a  richiesta,  le  principali  informazioni concernenti
    l'attivita'  svolta, con particolare riferimento alle prestazioni
    erogate,  nonche'  all'insorgenza  e  alla diffusione di malattie
    umane o animali;
      f) la predisposizione dello schema di decreto di cui al comma 5
    dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
    e successive modifiche e integrazioni .
        2.   Sono   conferite   alle   regioni   tutte   le  funzioni
    amministrative  concernenti la pubblicita' sanitaria, di cui alla
    legge  5  febbraio  1992, n. 175, ad esclusione delle funzioni di
    cui  agli  articoli  7  e  9  della stessa legge, conservate allo
    Stato.