Art. 119.
                             Autorizzazioni

      1.  Sono  conservate  allo  Stato  le  funzioni  amministrative
    concernenti:
        a)   l'autorizzazione   alla   produzione,   importazione   e
    immissione  in  commercio  di medicinali, gas medicinali, presidi
    medicochirurgici,  prodotti alimentari destinati ad alimentazioni
    particolari e dispositivi medici, anche ad uso veterinario, salvo
    quanto previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46;
        b)   l'autorizzazione   alla   produzione,   importazione   e
    immissione  in commercio dei prodotti fitosanitari e dei relativi
    presidi sanitari;
        c)  l'autorizzazione  alla  importazione  o  esportazione  di
    sostanze o preparati chimici vietati o sottoposti a restrizioni;
        d)   l'autorizzazione   alla   pubblicita'   ed  informazione
    scientifica   di   medicinali  e  presidi  medicochirurgici,  dei
    dispositivi   medici   in   commercio   e  delle  caratteristiche
    terapeutiche delle acque minerali.
      2.  Sono  conservate  allo  Stato  le  funzioni  amministrative
    relative  alle  attivita'  sottoelencate. Lo svolgimento di dette
    attivita'  si  intende autorizzato, conformemente alla disciplina
    prevista  dall'articolo  20  della  legge  7 agosto 1990, n. 241,
    qualora  non  sia  comunicato all'interessato il provvedimento di
    diniego entro il termine pure di seguito indicato:
        a)  produzione  a  scopo  di vendita o preparazione per conto
    terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo di mangimi
    contenenti   integratori   o   integratori   medicati,   di   cui
    all'articolo  6  della  legge  15 febbraio 1963, n. 281. Ai sensi
    dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la domanda di
    autorizzazione  si considera accolta qualora non venga comunicato
    all'interessato  il  provvedimento di diniego entro il termine di
    novanta  giorni,  salva  la  fissazione  di un termine minore con
    regolamento da emanarsi ai sensi del citato articolo 20;
        b)  produzione  a  scopo  di vendita o preparazione per conto
    terzi  o,  comunque,  per  la  distribuzione  per  il consumo, di
    integratori   o   integratori   medicati   per  mangimi,  di  cui
    all'articolo  7  della  legge  15 febbraio 1963, n. 281. Ai sensi
    dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la domanda di
    autorizzazione  si considera accolta qualora non venga comunicato
    all'interessato  il  provvedimento di diniego entro il termine di
    novanta  giorni,  salva  la  fissazione  di un termine minore con
    regolamento da emanarsi ai sensi del citato articolo 20;
        c) vendita di ogni singolo integratore e integratore medicato
    per  mangimi,  sia di fabbricazione nazionale che di importazione
    di  cui  all'articolo  8 della legge 15 febbraio 1963, n. 281. Ai
    sensi  dell'articolo  20  della  legge  7 agosto 1990, n. 241, la
    domanda  di autorizzazione si considera accolta qualora non venga
    comunicato  all'interessato  il provvedimento di diniego entro il
    termine  di  sessanta  giorni,  salva la fissazione di un termine
    minore  con  regolamento da emanarsi ai sensi del citato articolo
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