Art. 120.
                          Prestazioni e tariffe
    1. Rimangono ferme le attuali competenze dello Stato concernenti:
      a)  la  classificazione  dei  medicinali  ai  fini  della  loro
    erogazione  da  parte  del  Servizio  sanitario nazionale, di cui
    all'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, all'articolo
    1,  comma 2, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito
    con   modificazioni   dalla  legge  8  agosto  1996,  n.  425,  e
    all'articolo 1, comma 42, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
      b)  la  contrattazione,  di cui all'articolo 1, comma 41, della
    legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  dei  prezzi  dei medicinali
    sottoposti   alla   procedura   di  autorizzazione  prevista  dal
    regolamento 93/2309/CEE;
      c)  il regime di rimborsabilita' dei medicinali autorizzati con
    procedura centralizzata, di cui alla direttiva 65/65/CEE;
      d)   la   predisposizione  e  l'aggiornamento  dell'elenco  dei
    medicinali  innovativi  da  porre a carico del Servizio sanitario
    nazionale,  di  cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21
    ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n.
    648;
      e)  la  determinazione  delle  ipotesi  e  delle  modalita' per
    l'erogazione   di   prodotti  dietetici  a  carico  del  Servizio
    sanitario  nazionale,  di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25
    gennaio 1982,
      n.  16, convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 1982,
      n. 98;
    f) l'approvazione del nomenclatore tariffario protesi, sentita la
    Conferenza Statoregioni;
      g)  la definizione dei criteri generali per la fissazione delle
    tariffe  delle  prestazioni,  di cui all'articolo 8, comma 6, del
    decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; la definizione dei
    massimi tariffari, di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 28
    dicembre   1995,   n.  549;  l'individuazione  delle  prestazioni
    specialistiche  ambulatoriali  erogabili nell'ambito del Servizio
    sanitario nazionale, di cui al medesimo articolo 2, comma 9;
      h)   l'assistenza   penitenziaria;  l'assistenza  sanitaria  ai
    cittadini  italiani  all'estero, di cui al decreto del Presidente
    della  Repubblica  31 luglio 1980, n. 618, all'articolo 2, ultimo
    comma,  del  decreto-legge  8 maggio 1981, n. 208, convertito con
    modificazioni  dalla  legge 1 luglio 1981, n. 344, e all'articolo
    18,  comma  7,  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
    l'assistenza  al  personale navigante marittimo e della aviazione
    civile,  nonche'  le  forme convenzionali di assistenza sanitaria
    all'estero per il personale delle pubbliche amministrazioni;
      i) la determinazione dei criteri di fruizione di prestazioni ad
    altissima  specializzazione  all'estero,  di  cui all'articolo 3,
    comma 5, della legge 23 ottobre 1985, n. 595;
      l) le autorizzazioni e i rimborsi relativi al trasferimento per
    cura  in  Italia  di cittadini stranieri residenti all'estero, di
    cui all'articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto legislativo
    30 dicembre 1992, n. 502;
      m)  le  tariffe  relative  alle  prestazioni sanitarie a favore
    degli   stranieri,  nonche'  la  loro  iscrizione  volontaria  od
    obbligatoria al Servizio sanitario nazionale.