Art. 121.
                            Vigilanza su enti
      1.  Sono  conservate  allo  Stato  le  funzioni  di vigilanza e
    controllo  sugli  enti  pubblici  e  privati che operano su scala
    nazionale  o  ultraregionale,  ivi  compresi gli ordini e collegi
    professionali. In particolare, spettano allo Stato le funzioni di
    approvazione  degli  statuti  e  di  autorizzazione  a  modifiche
    statutarie nei confronti degli enti summenzionati.
      2.  Ferme  restando  le  competenze regionali aventi ad oggetto
    l'attivita'  assistenziale  degli  istituti  di ricovero e cura a
    carattere    scientifico    e   le   attivita'   degli   istituti
    zooprofilattici  sperimentali,  sono  conservati  allo  Stato  il
    riconoscimento,  il  finanziamento, la vigilanza ed il controllo,
    in  particolare sull'attivita' di ricerca corrente e finalizzata,
    degli  istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico
    pubblici e privati e degli istituti zooprofilattici sperimentali.
      3.   La   definizione,   previa   intesa   con   la  Conferenza
    Statoregioni, delle attivita' di alta specialita' e dei requisiti
    necessari per l'esercizio delle stesse, nonche' il riconoscimento
    degli  ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione e
    la  relativa  vigilanza  sono  di competenza dello Stato. Restano
    ferme  le  competenze  relative  all'approvazione dei regolamenti
    degli  enti  di  assistenza  ospedaliera a norma dell'articolo 4,
    comma  12,  del  decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
    successive  modifiche  ed  integrazioni,  nonche' quelle previste
    dallo stesso articolo 4, comma 13.
      4.  Spettano  alle regioni le funzioni di vigilanza e controllo
    sugli   enti   pubblici   e   privati   che   operano  a  livello
    infraregionale,  nonche'  quelle gia' di competenza delle regioni
    sulle  attivita' di servizio rese dalle articolazioni periferiche
    degli enti nazionali.