Art. 122.
                     Vigilanza sui fondi integrativi
      1.  Spetta  allo  Stato  la  vigilanza  sui  fondi  integrativi
    sanitari,  di  cui  all'articolo  9  del  decreto  legislativo 30
    dicembre   1992,   n.   502,   istituiti   e  gestiti  a  livello
    ultraregionale.
      2.  E'  conferita  alle regioni la vigilanza sui medesimi fondi
    istituiti e gestiti a livello regionale o infraregionale.