Art. 123.
                               Contenzioso
      1. Sono conservate allo Stato le funzioni in materia di ricorsi
    per  la  corresponsione  degli  indennizzi  a  favore di soggetti
    danneggiati  da  complicanze  di  tipo  irreversibile  a causa di
    vaccinazioni  obbligatorie,  trasfusioni  e  somministrazione  di
    emoderivati.
      2.   Restano  altresi'  salve  le  funzioni  della  Commissione
    centrale  per  gli  esercenti le professioni sanitarie, di cui al
    decreto  del  Capo  provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.
    233,  e al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950,
    n.  221, nonche' le funzioni contenziose della Commissione medica
    d'appello avverso i giudizi di inidoneita' permanente al volo, di
    cui  all'articolo  38 del decreto del Presidente della Repubblica
    18 novembre 1988, n. 566.
      3.  Sono  inoltre  conservate le funzioni consultive esercitate
    dall'ufficio  medico  legale  del  Ministero  della  sanita'  nei
    ricorsi  amministrativi  o giurisdizionali in materia di pensioni
    di  guerra  e  di servizio e nelle procedure di riconoscimento di
    infermita' da causa di servizio.