Art. 124.
                          Professioni sanitarie
    1.    Sono   conservate   allo   Stato   le   seguenti   funzioni
                             amministrative:
      a)  la  disciplina  delle attivita' liberoprofessionali e delle
    relative  incompatibilita',  ai  sensi  dell'articolo 4, comma 7,
    della  legge  30  dicembre 1991, n. 412, e dell'articolo 1, comma
    14, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
      b)  la determinazione delle figure professionali e dei relativi
    profili delle professioni sanitarie, sanitarie ausiliarie e delle
    arti  sanitarie,  ai  sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto
    legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
      c)  gli adempimenti in materia di riconoscimento dei diplomi ed
    esercizio  delle  professioni  sanitarie, sanitarie ausiliarie ed
    arti   sanitarie   da  parte  di  cittadini  degli  Stati  membri
    dell'Unione europea;
      d)   il   riconoscimento  dei  diplomi  per  l'esercizio  delle
    professioni  suddette,  conseguiti da cittadini italiani in paesi
    extracomunitari, ai sensi della legge 8 novembre 1984, n. 752;
      e)  la  programmazione  del  fabbisogno per le specializzazioni
    mediche e la relativa formazione, di cui al decreto legislativo 8
    agosto  1991,  n. 256, e al decreto legislativo 8 agosto 1991, n.
    257,  ivi  compresa  l'erogazione  delle  borse  di  studio  e la
    determinazione  dei  requisiti  di  idoneita' delle strutture ove
    viene   svolta  la  formazione  specialistica,  d'intesa  con  la
    Conferenza Statoregioni;
      f)  la  determinazione  dei  requisiti  minimi  e  dei  criteri
    generali  relativi all'ammissione all'impiego del personale delle
    aziende   USL   e  ospedaliere,  nonche'  al  conferimento  degli
    incarichi dirigenziali d'intesa con la Conferenza Statoregioni.
      2.  E'  trasferito  alle regioni il riconoscimento del servizio
    sanitario  prestato  all'estero  ai  fini della partecipazione ai
    concorsi  indetti  a  livello  regionale ed infraregionale, ed ai
    fini  dell'accesso  alle  convenzioni con le USL per l'assistenza
    generica  e  specialistica,  di cui alla legge 10 luglio 1960, n.
    735,   e   all'articolo  26  del  decreto  del  Presidente  della
    Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.