Art. 125.
                           Ricerca scientifica
      1.  Sono  mantenute  allo  Stato  le funzioni amministrative in
    materia  di  ricerca scientifica, ai sensi dell'articolo 1, comma
    3,  lettera  p), della legge 15 marzo 1997, n. 59, tra cui quelle
    concernenti:
      a)   la   sperimentazione   clinica   di   medicinali,  presidi
    medicochirurgici,  dispositivi  medici,  nonche'  la protezione e
    tutela degli animali impiegati a fini scientifici e sperimentali;
        b) la cooperazione scientifica internazionale.