Art. 126. Profilassi internazionale 1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera i), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono mantenute allo Stato, anche avvalendosi delle aziende USL sulla base di apposito accordo definito in sede di Conferenza unificata, le funzioni amministrative in materia di profilassi internazionale, con particolare riferimento ai controlli igienicosanitari alle frontiere, ai controlli sanitari delle popolazioni migranti, nonche' ai controlli veterinari infracomunitari e di frontiera.