Art. 126.
                        Profilassi internazionale
      1.  Ai  sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera i), della legge
    15   marzo   1997,  n.  59,  sono  mantenute  allo  Stato,  anche
    avvalendosi  delle  aziende  USL  sulla  base di apposito accordo
    definito   in   sede   di   Conferenza   unificata,  le  funzioni
    amministrative  in  materia  di  profilassi  internazionale,  con
    particolare   riferimento   ai  controlli  igienicosanitari  alle
    frontiere,  ai  controlli  sanitari  delle  popolazioni migranti,
    nonche' ai controlli veterinari infracomunitari e di frontiera.