Art. 127.
                          Riordino di strutture
      1.  Ai  sensi  dell'articolo  7,  comma 3, della legge 15 marzo
    1997,  n.  59, si provvede al riordino dell'Istituto superiore di
    sanita',   del  Consiglio  superiore  di  sanita',  dell'Istituto
    superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro.