Art. 120 
 
              Corresponsione e modalita' dei pagamenti 
      (articoli 41 e 42, decreto ministeriale n. 200 del 2000) 
 
  1. I pagamenti, dedotte le eventuali penalita', sono corrisposti  a
seguito di presentazione di fatture e della  documentazione  indicata
in  contratto  dopo  la  verifica  di  conformita',  la  consegna   e
l'accettazione, nonche' ad accertata rispondenza dei  dati  contabili
riportati in  fattura  rispetto  alle  risultanze  di  fatto  e  alle
prescrizioni economiche del contratto e degli  allegati.  Nei  limiti
delle forniture di beni gia' eseguite  e  verificate  possono  essere
liquidati e pagati in conto i corrispondenti importi. 
  2. I pagamenti sono effettuati a favore degli aventi titolo secondo
le modalita' previste dal contratto. 
  3. Per i pagamenti per le forniture  di  materiali  destinati  alle
Forze  armate,  compresa  l'Arma  dei  carabinieri,  e  relativi   ad
attivita' anche addestrative, svolte in territorio nazionale o  fuori
dal  territorio  nazionale,  si  applica  l'art.   542   del   codice
dell'ordinamento militare. 
  4. In caso di variazione, rispetto a quanto previsto in  contratto,
dei dati necessari per  l'effettuazione  del  pagamento,  l'esecutore
deve  tempestivamente   notificare   all'Amministrazione   l'avvenuta
variazione, giustificandola con idonea documentazione; in difetto  di
tale notifica l'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per
i pagamenti eseguiti in conformita' alle previsioni contrattuali. 
 
          Note all'art. 120: 
              Si riporta il testo dell'art. 542  del  citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010: 
                "Art. 542 (Tempestivita' dei pagamenti per  forniture
          di materiali destinati alle Forze armate) - 1. Al  fine  di
          garantire,  attraverso  la  semplificazione  dei  correlati
          adempimenti amministrativi, la tempestivita' dei  pagamenti
          per le forniture di materiali destinati alle Forze  armate,
          relativi ad attivita' operative o  addestrative  svolte  in
          territorio nazionale o all'estero, l'Amministrazione  della
          difesa e' autorizzata a corrispondere  pagamenti  in  conto
          nella misura massima del 90  per  cento  del  valore  delle
          forniture  collaudate  e  accettate,  per   le   quali   il
          consegnatario abbia rilasciato  apposita  dichiarazione  di
          ricevimento.".