Art. 121 
 
                            Anticipazioni 
 
  1.  L'erogazione  delle  anticipazioni,  nei  casi  e  nei   limiti
consentiti  dalle   disposizioni   vigenti,   e'   subordinata   alla
costituzione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o  assicurativa
di importo pari all'anticipazione, maggiorata del  tasso  d'interesse
legale    rapportato    al    periodo    necessario    al    recupero
dell'anticipazione stessa, nei termini contrattualmente definiti. 
  2. L'importo della garanzia e' progressivamente ridotto  nel  corso
dell'esecuzione  delle   prestazioni,   in   rapporto   al   recupero
dell'anticipazione da parte dell'Amministrazione.