Art. 122 Ritardi nei pagamenti e interessi (art. 43, decreto ministeriale n. 200 del 2000) 1. In caso di ritardo nei pagamenti spetta all'esecutore la corresponsione degli interessi secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, sempre che il ritardo non sia derivato da fatto imputabile all'esecutore, ovvero il pagamento non sia stato sospeso per i motivi di cui all'art. 123 o a seguito di atto notificato da terzi o da altra Amministrazione.
Note all'art. 122: Il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2002, n. 249.