Art. 122 
 
                  Ritardi nei pagamenti e interessi 
           (art. 43, decreto ministeriale n. 200 del 2000) 
 
  1. In  caso  di  ritardo  nei  pagamenti  spetta  all'esecutore  la
corresponsione degli interessi secondo quanto  previsto  dal  decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, sempre che  il  ritardo  non  sia
derivato da fatto imputabile all'esecutore, ovvero il  pagamento  non
sia stato sospeso per i motivi di cui all'art. 123  o  a  seguito  di
atto notificato da terzi o da altra Amministrazione. 
 
          Note all'art. 122: 
              Il  decreto  legislativo  9  ottobre   2002,   n.   231
          (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla  lotta
          contro   i   ritardi   di   pagamento   nelle   transazioni
          commerciali), e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  3
          ottobre 2002, n. 249.