Art. 123 
 
                      Sospensione dei pagamenti 
           (art. 44, decreto ministeriale n. 200 del 2000) 
 
  l.  Qualora  all'esecutore  siano  state  contestate   inadempienze
contrattuali,  l'Amministrazione,  al  fine  di  garantirsi  in  modo
efficace sulla puntuale osservanza degli obblighi  da  esso  assunti,
puo'  sospendere  in  tutto  o  in  parte,  ferma  l'applicazione  di
eventuali penali, i pagamenti dovuti anche per  altri  contratti.  Il
relativo  provvedimento  e'  comunicato  all'esecutore  nelle   forme
previste dall'art. 77 del codice. 
 
          Note all'art. 123: 
              Per  il  testo  dell'art.   77   del   citato   decreto
          legislativo n. 163 del 2006, v. nelle note all'art. 95.