Art. 123 Sospensione dei pagamenti (art. 44, decreto ministeriale n. 200 del 2000) l. Qualora all'esecutore siano state contestate inadempienze contrattuali, l'Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza degli obblighi da esso assunti, puo' sospendere in tutto o in parte, ferma l'applicazione di eventuali penali, i pagamenti dovuti anche per altri contratti. Il relativo provvedimento e' comunicato all'esecutore nelle forme previste dall'art. 77 del codice.
Note all'art. 123: Per il testo dell'art. 77 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, v. nelle note all'art. 95.