Art. 196 
 
 
               (Controlli sull'esecuzione e collaudo) 
 
  1. Al collaudo delle infrastrutture si provvede con le modalita'  e
nei termini previsti dall'articolo 102. 
  2. Per le infrastrutture di grande  rilevanza  o  complessita',  il
soggetto aggiudicatore puo' autorizzare le commissioni di collaudo ad
avvalersi  dei  servizi  di  supporto  e  di  indagine  di   soggetti
specializzati nel settore. Gli oneri relativi sono a carico dei fondi
a disposizione del soggetto aggiudicatore per la realizzazione  delle
predette infrastrutture con le modalita' e  i  limiti  stabiliti  con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'affidatario
del supporto al collaudo non puo' avere rapporti di collegamento  con
chi ha progettato, diretto, sorvegliato o  eseguito  in  tutto  o  in
parte l'infrastruttura. 
  3. Per gli appalti pubblici di lavori, aggiudicati con  la  formula
del contraente generale,  e'  istituito  presso  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, un albo  nazionale  obbligatorio  dei
soggetti che possono ricoprire rispettivamente i ruoli  di  direttore
dei lavori e di collaudatore.  La  loro  nomina  nelle  procedure  di
appalto avviene mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati
indicati alle stazioni appaltanti in numero almeno triplo per ciascun
ruolo da ricoprire e prevedendo  altresi'  che  le  spese  di  tenuta
dell'albo siano poste a carico dei soggetti interessati. 
  4. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,
da adottare entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  codice,  sono  disciplinate  le  modalita'  di   iscrizione
all'albo e di nomina, nonche' i compensi  da  corrispondere  che  non
devono superare i limiti di cui agli articoli  23-bis  e  23-ter  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive  modificazioni,  e
all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Fino alla  data
di entrata in vigore del decreto  di  cui  al  comma  4,  si  applica
l'articolo 216, comma 21. 
 
          Note all'art. 196 
              -  Si  riportano  gli  articoli  23-bis  e  23-ter  del
          decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti
          per la crescita, l'equita' e il  consolidamento  dei  conti
          pubblici), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22
          dicembre 2011, n. 214: 
              "Art. 23-bis (Compensi per gli amministratori e  per  i
          dipendenti  delle  societa'  controllate  dalle   pubbliche
          amministrazioni) 
              1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19,  comma
          6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
          modificazioni, dalla legge  3  agosto  2009,  n.  102,  con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
          emanare entro il 30  aprile  2016,  sentita  la  Conferenza
          unificata per i profili di competenza, previo parere  delle
          Commissioni  parlamentari  competenti,  per   le   societa'
          direttamente    o     indirettamente     controllate     da
          amministrazioni dello Stato e dalle  altre  amministrazioni
          pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni,  ad  esclusione  delle  societa'   emittenti
          strumenti finanziari quotati nei  mercati  regolamentati  e
          loro controllate,  sono  definiti  indicatori  dimensionali
          quantitativi e qualitativi al fine di  individuare  fino  a
          cinque  fasce  per  la   classificazione   delle   suddette
          societa'.  Per   ciascuna   fascia   e'   determinato,   in
          proporzione, il limite dei  compensi  massimi  al  quale  i
          consigli di amministrazione di dette societa'  devono  fare
          riferimento, secondo criteri oggettivi e  trasparenti,  per
          la   determinazione   del   trattamento   economico   annuo
          onnicomprensivo da corrispondere  agli  amministratori,  ai
          dirigenti e ai dipendenti, che non potra' comunque eccedere
          il limite massimo  di  euro  240.000  annui  al  lordo  dei
          contributi previdenziali  e  assistenziali  e  degli  oneri
          fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto  anche  dei
          compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni. Le
          societa' di cui al primo periodo verificano il rispetto del
          limite   massimo   del    trattamento    economico    annuo
          onnicomprensivo  dei  propri  amministratori  e  dipendenti
          fissato con il decreto di cui al presente  comma.  Sono  in
          ogni  caso  fatte  salve  le  disposizioni  legislative   e
          regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori  a
          quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. 
              2. In considerazione  di  mutamenti  di  mercato  e  in
          relazione al tasso di inflazione programmato, nel  rispetto
          degli obiettivi di contenimento della spesa  pubblica,  con
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  si
          provvede a rideterminare, almeno ogni tre anni, le fasce di
          classificazione e l'importo massimo di cui al comma 1. 
              3. Gli emolumenti determinati  ai  sensi  dell'articolo
          2389, terzo comma, del codice civile, possono includere una
          componente variabile che non puo' risultare inferiore al 30
          per cento della componente fissa e che  e'  corrisposta  in
          misura  proporzionale  al  grado   di   raggiungimento   di
          obiettivi  annuali,  oggettivi  e  specifici,   determinati
          preventivamente  dal  consiglio  di   amministrazione.   Il
          Consiglio  di   amministrazione   riferisce   all'assemblea
          convocata ai sensi dell'articolo 2364, secondo  comma,  del
          codice civile, in merito alla politica adottata in  materia
          di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche  in
          termini  di  conseguimento  degli  obiettivi  agli   stessi
          affidati con riferimento alla parte variabile della  stessa
          retribuzione. 
              4.   Nella   determinazione   degli    emolumenti    da
          corrispondere, ai sensi dell'articolo  2389,  terzo  comma,
          del codice civile,  i  consigli  di  amministrazione  delle
          societa' non quotate, controllate dalle societa' di cui  al
          comma 1 del presente  articolo,  non  possono  superare  il
          limite  massimo   indicato   dal   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze di cui al  predetto  comma  1
          per la societa' controllante e, comunque, quello di cui  al
          comma 5-bis e devono in ogni  caso  attenersi  ai  medesimi
          principi di oggettivita' e trasparenza. 
              5. Il decreto di cui al  comma  1  e'  sottoposto  alla
          registrazione della Corte dei conti. 
              5-bis. Il compenso  stabilito  ai  sensi  dell'articolo
          2389, terzo comma,  del  codice  civile,  dai  consigli  di
          amministrazione delle societa' non quotate, direttamente  o
          indirettamente controllate dalle pubbliche  amministrazioni
          di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, non puo' comunque essere  superiore  al
          trattamento economico del primo presidente della  Corte  di
          cassazione. Sono in ogni caso fatte salve  le  disposizioni
          legislative  e  regolamentari  che  prevedono   limiti   ai
          compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente. 
              5-ter. Il trattamento economico  annuo  onnicomprensivo
          dei dipendenti delle societa' non quotate di cui  al  comma
          5-bis non puo' comunque  essere  superiore  al  trattamento
          economico del primo presidente della Corte  di  cassazione.
          Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e
          regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori  a
          quello previsto al periodo precedente. 
              5-quater. Nelle societa' direttamente o  indirettamente
          controllate  dalle   pubbliche   amministrazioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001,  n.  165,  che  emettono   esclusivamente   strumenti
          finanziari,  diversi  dalle  azioni,  quotati  nei  mercati
          regolamentati   nonche'   nelle   societa'   dalle   stesse
          controllate, il compenso di cui  all'articolo  2389,  terzo
          comma, del codice civile per l'amministratore delegato e il
          presidente del consiglio d'amministrazione non puo'  essere
          stabilito e corrisposto in misura superiore al 75 per cento
          del trattamento economico complessivo  a  qualsiasi  titolo
          determinato, compreso  quello  per  eventuali  rapporti  di
          lavoro con la medesima  societa',  nel  corso  del  mandato
          antecedente al rinnovo. 
              5-quinquies.    Nelle    societa'    direttamente     o
          indirettamente controllate dalle pubbliche  amministrazioni
          di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, che emettono  titoli  azionari  quotati
          nei mercati regolamentati, in sede di rinnovo degli  organi
          di   amministrazione   e'    sottoposta    all'approvazione
          dell'assemblea degli azionisti una proposta in  materia  di
          remunerazione degli amministratori  con  deleghe  di  dette
          societa' e delle loro controllate, conforme ai  criteri  di
          cui  al  comma  5-quater.  In  tale  sede,  l'azionista  di
          controllo pubblico e'  tenuto  ad  esprimere  assenso  alla
          proposta di cui al primo periodo. 
              5-sexies. Le disposizioni di cui ai  commi  5-quater  e
          5-quinquies si applicano limitatamente al primo rinnovo dei
          consigli di amministrazione successivo alla data di entrata
          in vigore della presente disposizione  ovvero,  qualora  si
          sia gia' provveduto  al  rinnovo,  ai  compensi  ancora  da
          determinare ovvero da determinare  in  via  definitiva.  Le
          disposizioni di cui ai commi 5-quater e 5-quinquies non  si
          applicano qualora nei dodici mesi antecedenti alla data  di
          entrata in vigore della presente disposizione  siano  state
          adottate   riduzioni   dei   compensi   dell'amministratore
          delegato o del presidente del consiglio di  amministrazione
          almeno pari a quelle previste nei medesimi commi.". 
              "Art. 23-ter (Disposizioni in  materia  di  trattamenti
          economici) 
              1.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri,  previo  parere  delle   competenti   Commissioni
          parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  e'
          definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo  di
          chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti
          o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente
          o autonomo con pubbliche amministrazioni  statali,  di  cui
          all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni,  ivi  incluso  il
          personale  in  regime  di  diritto  pubblico  di  cui  all'
          articolo 3 del medesimo decreto legislativo,  e  successive
          modificazioni,  stabilendo  come   parametro   massimo   di
          riferimento il trattamento economico del  primo  presidente
          della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione  della
          disciplina di cui al presente comma devono essere computate
          in   modo   cumulativo   le    somme    comunque    erogate
          all'interessato a carico del medesimo o di piu'  organismi,
          anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da  uno
          stesso organismo nel corso dell'anno. 
              2. Il personale di cui al  comma  1  che  e'  chiamato,
          conservando   il   trattamento    economico    riconosciuto
          dall'amministrazione  di  appartenenza,  all'esercizio   di
          funzioni direttive, dirigenziali  o  equiparate,  anche  in
          posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri
          o  enti   pubblici   nazionali,   comprese   le   autorita'
          amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di
          retribuzione o di indennita' per  l'incarico  ricoperto,  o
          anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per
          cento dell'ammontare complessivo del trattamento  economico
          percepito. 
              3. Con il decreto di cui  al  comma  1  possono  essere
          previste deroghe motivate per le  posizioni  apicali  delle
          rispettive  amministrazioni  ed  e'  stabilito  un   limite
          massimo per i rimborsi di spese. 
              4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure
          di cui al presente articolo  sono  annualmente  versate  al
          Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.". 
              - Si riporta l'articolo 13 del decreto-legge 24  aprile
          2014, n. 66 (Misure urgenti  per  la  competitivita'  e  la
          giustizia sociale)  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  23  giugno  2014,  n.  89  (Misure  urgenti  per  la
          competitivita' e la giustizia sociale. Deleghe  al  Governo
          per il completamento della revisione  della  struttura  del
          bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina  per
          la gestione del bilancio e il potenziamento della  funzione
          del bilancio di cassa, nonche' per l'adozione di  un  testo
          unico in materia di contabilita' di Stato e di tesoreria): 
              "Art. 13 (Limite al trattamento economico del personale
          pubblico e delle societa' partecipate) 
              1. A decorrere dal 1° maggio  2014  il  limite  massimo
          retributivo riferito al primo  presidente  della  Corte  di
          cassazione previsto dagli  articoli  23-bis  e  23-ter  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22  dicembre  2011,  n.  214,  e
          successive modificazioni e integrazioni, e' fissato in euro
          240.000 annui al  lordo  dei  contributi  previdenziali  ed
          assistenziali  e  degli  oneri   fiscali   a   carico   del
          dipendente. A decorrere dalla predetta data  i  riferimenti
          al limite retributivo di cui ai predetti articoli 23-bis  e
          23-ter   contenuti   in    disposizioni    legislative    e
          regolamentari vigenti alla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto,  si  intendono  sostituiti  dal  predetto
          importo. Sono in ogni caso fatti salvi gli eventuali limiti
          retributivi in vigore al 30  aprile  2014  determinati  per
          effetto di apposite disposizioni legislative, regolamentari
          e statutarie,  qualora  inferiori  al  limite  fissato  dal
          presente articolo. 
              2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.  147
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a)  al   comma   471,   dopo   le   parole   "autorita'
          amministrative indipendenti" sono inserite le seguenti:  ",
          con gli enti pubblici economici"; 
              b) al comma 472, dopo le parole "direzione e controllo"
          sono inserite le seguenti: "delle autorita'  amministrative
          indipendenti e"; 
              c) al comma 473, le  parole  "fatti  salvi  i  compensi
          percepiti  per  prestazioni  occasionali"  sono  sostituite
          dalle seguenti  "ovvero  di  societa'  partecipate  in  via
          diretta o indiretta dalle predette amministrazioni". 
              3.  Le  regioni  provvedono  ad   adeguare   i   propri
          ordinamenti al nuovo limite retributivo di cui al comma  1,
          ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  475,  della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147, nel termine ivi previsto. 
              4. Ai fini dei trattamenti previdenziali, le  riduzioni
          dei trattamenti  retributivi  conseguenti  all'applicazione
          delle disposizioni di cui al presente articolo operano  con
          riferimento  alle  anzianita'   contributive   maturate   a
          decorrere dal 1° maggio 2014. 
              5. La Banca d'Italia, nella sua autonomia organizzativa
          e finanziaria, adegua il proprio ordinamento ai principi di
          cui al presente articolo. 
              5-bis. Le amministrazioni pubbliche inserite nel  conto
          economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1,
          comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  pubblicano
          nel proprio sito  internet  i  dati  completi  relativi  ai
          compensi percepiti da ciascun componente del  consiglio  di
          amministrazione in qualita'  di  componente  di  organi  di
          societa' ovvero di fondi controllati  o  partecipati  dalle
          amministrazioni stesse.".