Art. 197 
 
         (Sistema di qualificazione del contraente generale) 
 
  1.  L'attestazione  del  possesso  dei  requisiti  del   contraente
generale  avviene  con  le  modalita'  di  cui  all'articolo  84.  La
qualificazione puo' essere richiesta da imprese singole in  forma  di
societa' commerciali o cooperative, da  consorzi  di  cooperative  di
produzione e lavoro previsti dalla legge 25 giugno 1909, n. 422 e dal
decreto legislativo del Capo  provvisorio  dello  Stato  14  dicembre
1947, n. 1577, e successive modificazioni, ovvero da consorzi stabili
di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c). 
  2. I contraenti generali sono qualificati per classifiche, riferite
all'importo lordo degli affidamenti per i quali possono concorrere. I
contraenti generali non possono concorrere ad affidamenti di  importo
lordo superiore a quello della classifica  di  iscrizione,  attestata
con il sistema di cui alla presente  sezione  ovvero  documentata  ai
sensi dell'articolo 45, salva la  facolta'  di  associarsi  ad  altro
contraente generale. 
  3. Le classifiche di qualificazione sono determinate dall'ANAC. 
  4. Costituiscono requisiti per la partecipazione alle procedure  di
aggiudicazione da parte dei contraenti generali oltre  l'assenza  dei
motivi di esclusione di cui all'articolo 80, ulteriori  requisiti  di
un'adeguata  capacita'  economica  e  finanziaria,   di   un'adeguata
idoneita' tecnica e organizzativa, nonche' di  un  adeguato  organico
tecnico e dirigenziale. Tali ulteriori requisiti sono determinati con
linee guida adottate dall'ANAC. 
 
          Note all'art. 197 
              - La legge 25 giugno  1909,  n.  422  (Costituzione  di
          consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 1909. 
              - Il decreto legislativo  del  Capo  provvisorio  dello
          Stato 14 dicembre  1947,  n.  1577  (Provvedimenti  per  la
          cooperazione) e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  22
          gennaio 1948, n. 17 e ratificato,  con  modificazioni,  con
          legge 2 aprile 1951, n. 302 (Ratifica,  con  modificazioni,
          del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
          dicembre  1947,  n.  1577,  recante  provvedimenti  per  la
          cooperazione, e modificazione della legge 8 maggio 1949, n.
          285) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 maggio 1951, n.
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