Art. 76 
 
        Obiettivi del sistema di controllo interno di gruppo 
 
  1. Ai fini di cui all'art. 266  degli  atti  delegati  e  dell'art.
215-bis del Codice, l'ultima societa' controllante italiana  dota  il
gruppo di un sistema di controllo interno, proporzionato alla natura,
alla portata e alla complessita' dei rischi, attuali  e  prospettici,
inerenti all'attivita' del gruppo e delle societa' che lo  compongono
ed in ogni  caso  coerente  con  quanto  previsto  dall'art.  70  del
presente regolamento. 
  2. Tale sistema e' costituito dall'insieme  di  regole,  procedure,
nonche' strutture organizzative, validate a livello di gruppo,  volte
ad assicurare il corretto funzionamento  ed  il  buon  andamento  del
gruppo, e garantisce con  un  ragionevole  margine  di  sicurezza  il
raggiungimento a livello di gruppo degli obiettivi  di  cui  all'art.
70, comma 4.