Art. 76 Obiettivi del sistema di controllo interno di gruppo 1. Ai fini di cui all'art. 266 degli atti delegati e dell'art. 215-bis del Codice, l'ultima societa' controllante italiana dota il gruppo di un sistema di controllo interno, proporzionato alla natura, alla portata e alla complessita' dei rischi, attuali e prospettici, inerenti all'attivita' del gruppo e delle societa' che lo compongono ed in ogni caso coerente con quanto previsto dall'art. 70 del presente regolamento. 2. Tale sistema e' costituito dall'insieme di regole, procedure, nonche' strutture organizzative, validate a livello di gruppo, volte ad assicurare il corretto funzionamento ed il buon andamento del gruppo, e garantisce con un ragionevole margine di sicurezza il raggiungimento a livello di gruppo degli obiettivi di cui all'art. 70, comma 4.