Art. 77 Cultura del controllo interno di gruppo 1. Ai fini di cui all'art. 258, paragrafo 1, lettere e), f), g) degli atti delegati, l'organo amministrativo dell'ultima societa' controllante italiana promuove un alto livello di integrita' e una diffusa cultura del controllo interno a livello di gruppo, tale da sensibilizzare l'intero personale delle societa' del gruppo sull'importanza e l'utilita' dei controlli interni. 2. L'alta direzione dell'ultima societa' controllante italiana e' responsabile della promozione della cultura del controllo interno all'interno del gruppo e assicura che il personale delle societa' del gruppo sia messo a conoscenza del proprio ruolo e delle proprie responsabilita', in modo da essere effettivamente impegnato nello svolgimento dei controlli, intesi quale parte integrante della propria attivita'. A tal fine assicura la formalizzazione e l'adeguata diffusione tra il personale del sistema delle deleghe e delle procedure che regolano l'attribuzione di compiti, i processi operativi e i canali di reportistica. 3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, l'alta direzione dell'ultima societa' controllante italiana promuove continue iniziative formative e di comunicazione volte a favorire l'effettiva adesione di tutto il personale ai principi di integrita' morale ed ai valori etici. 4. Al fine di promuovere la correttezza operativa ed il rispetto dell'integrita' e dei valori etici da parte del personale del gruppo, nonche' per prevenire condotte devianti di cui possono essere chiamate a rispondere ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonche' ai sensi dell'art. 325 del Codice, le ultime societa' controllanti italiane adottano per il gruppo un codice etico che definisca le regole comportamentali, disciplini le situazioni di potenziale conflitto di interesse e preveda azioni correttive adeguate, nel caso di deviazione dalle direttive e dalle procedure approvate dal vertice o di infrazione della normativa vigente e dello stesso codice etico. 5. Il gruppo, in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III, Capo VII, evita, ad ogni livello, politiche e pratiche di remunerazione che possano essere di incentivo ad attivita' illegali o devianti rispetto agli standard etico-legali ovvero indurre propensioni al rischio contrastanti con la sana e prudente gestione del gruppo e comportamenti non coerenti con la tutela degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.