Art. 77 
 
               Cultura del controllo interno di gruppo 
 
  1. Ai fini di cui all'art. 258, paragrafo 1,  lettere  e),  f),  g)
degli atti delegati,  l'organo  amministrativo  dell'ultima  societa'
controllante italiana promuove un alto livello di  integrita'  e  una
diffusa cultura del controllo interno a livello di  gruppo,  tale  da
sensibilizzare  l'intero  personale   delle   societa'   del   gruppo
sull'importanza e l'utilita' dei controlli interni. 
  2. L'alta direzione dell'ultima societa' controllante  italiana  e'
responsabile della promozione della  cultura  del  controllo  interno
all'interno del gruppo e assicura che il personale delle societa' del
gruppo sia messo a conoscenza  del  proprio  ruolo  e  delle  proprie
responsabilita', in modo da  essere  effettivamente  impegnato  nello
svolgimento  dei  controlli,  intesi  quale  parte  integrante  della
propria  attivita'.  A  tal  fine  assicura  la   formalizzazione   e
l'adeguata diffusione tra il personale del sistema  delle  deleghe  e
delle procedure che regolano l'attribuzione di  compiti,  i  processi
operativi e i canali di reportistica. 
  3. Ai fini di cui ai commi 1  e  2,  l'alta  direzione  dell'ultima
societa' controllante italiana promuove continue iniziative formative
e di comunicazione volte a favorire l'effettiva adesione di tutto  il
personale ai principi di integrita' morale ed ai valori etici. 
  4. Al fine di promuovere la correttezza operativa  ed  il  rispetto
dell'integrita' e dei valori etici da parte del personale del gruppo,
nonche'  per  prevenire  condotte  devianti  di  cui  possono  essere
chiamate a rispondere ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231, nonche' ai sensi dell'art. 325 del Codice, le ultime societa'
controllanti italiane adottano per il  gruppo  un  codice  etico  che
definisca le regole  comportamentali,  disciplini  le  situazioni  di
potenziale  conflitto  di  interesse  e  preveda  azioni   correttive
adeguate, nel caso di deviazione dalle direttive  e  dalle  procedure
approvate dal vertice o di infrazione della normativa vigente e dello
stesso codice etico. 
  5. Il gruppo, in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni di
cui alla Parte II, Titolo III, Capo  VII,  evita,  ad  ogni  livello,
politiche e pratiche di remunerazione che possano essere di incentivo
ad attivita' illegali o devianti rispetto agli standard  etico-legali
ovvero indurre propensioni al rischio  contrastanti  con  la  sana  e
prudente gestione del gruppo e  comportamenti  non  coerenti  con  la
tutela degli assicurati e degli altri aventi  diritto  a  prestazioni
assicurative.