Art. 78 Attivita' di controllo e separazione dei compiti 1. Ai fini di cui all'art. 258 degli atti delegati e dell'art. 215-bis del Codice il sistema di Governo societario di gruppo include, tra l'altro, l'esecuzione, a tutti i livelli della struttura del gruppo, di attivita' di controllo proporzionate alla natura, alla portata ed alla complessita' dei rischi inerenti all'attivita' delle societa' del gruppo interessate ed ai processi coinvolti che contribuiscono a garantire l'attuazione delle direttive e delle politiche dettate dall'ultima societa' controllante italiana e a verificarne il rispetto. A tal fine, sono previsti meccanismi di controllo interno adeguatamente differenziati, in termini di tempistica e livello di dettaglio, in ragione del diverso profilo di rischio e contributo alla rischiosita' del gruppo delle societa' interessate, nonche' alle diverse strutture organizzative e operative delle societa' del gruppo. 2. Le attivita' di controllo a livello di gruppo, di cui al comma 1, sono formalizzate e riviste su base periodica e coinvolgono il personale delle societa' del gruppo e possono comprendere, tra l'altro, gli strumenti di cui all'art. 12, comma 2. 3. Compatibilmente con la natura, la portata, la complessita' e rischiosita' delle attivita' delle societa' del gruppo, l'ultima societa' controllante italiana assicura che il personale incaricato del controllo a livello di gruppo sia indipendente rispetto alle funzioni operative.