Art. 78 
 
          Attivita' di controllo e separazione dei compiti 
 
  1. Ai fini di cui all'art. 258  degli  atti  delegati  e  dell'art.
215-bis del  Codice  il  sistema  di  Governo  societario  di  gruppo
include, tra l'altro, l'esecuzione, a tutti i livelli della struttura
del gruppo, di attivita' di controllo proporzionate alla natura, alla
portata ed alla complessita' dei rischi inerenti all'attivita'  delle
societa'  del  gruppo  interessate  ed  ai  processi  coinvolti   che
contribuiscono a  garantire  l'attuazione  delle  direttive  e  delle
politiche dettate dall'ultima  societa'  controllante  italiana  e  a
verificarne il rispetto. A tal  fine,  sono  previsti  meccanismi  di
controllo  interno  adeguatamente  differenziati,   in   termini   di
tempistica e livello di dettaglio, in ragione del diverso profilo  di
rischio e contributo alla  rischiosita'  del  gruppo  delle  societa'
interessate, nonche' alle diverse strutture organizzative e operative
delle societa' del gruppo. 
  2. Le attivita' di controllo a livello di gruppo, di cui  al  comma
1, sono formalizzate e riviste su base  periodica  e  coinvolgono  il
personale delle  societa'  del  gruppo  e  possono  comprendere,  tra
l'altro, gli strumenti di cui all'art. 12, comma 2. 
  3. Compatibilmente con la natura, la  portata,  la  complessita'  e
rischiosita' delle attivita'  delle  societa'  del  gruppo,  l'ultima
societa' controllante italiana assicura che il  personale  incaricato
del controllo a livello di  gruppo  sia  indipendente  rispetto  alle
funzioni operative.