Art. 79 Flussi informativi e canali di comunicazione di gruppo 1. L'ultima societa' controllante italiana possiede informazioni contabili e gestionali che garantiscono adeguati processi decisionali a livello di gruppo e consentono di definire e valutare se in ambito di gruppo sono stati raggiunti gli obiettivi strategici fissati dal proprio organo amministrativo in modo da sottoporli ad eventuale revisione. 2. Ai fini di cui al comma 1, l'ultima societa' controllante prevede per il gruppo, in coerenza con i principi previsti dall'art. 13, comma 2, anche al fine di garantire il perseguimento delle finalita' di cui all'art. 13, commi 4 e 6: a) procedure formalizzate di coordinamento e collegamento, anche informativo, con le societa' appartenenti al gruppo per tutte le aree di attivita' (flussi informativi bottom-up e top-down); b) flussi informativi regolari che consentano adeguati processi decisionali e la verifica del perseguimento degli obiettivi strategici fissati dall'organo amministrativo dell'ultima societa' controllante italiana, in modo da sottoporli ad eventuale revisione; a tal fine, l'alta direzione dell'ultima societa' controllante italiana assicura che l'organo amministrativo abbia una conoscenza completa dei fatti rilevanti per il gruppo, anche attraverso la predisposizione di un'adeguata reportistica; c) efficaci canali di comunicazione sia all'interno, in ogni direzione, sia all'esterno, e meccanismi che consentano la conoscenza compiuta e tempestiva di situazioni a livello di gruppo di particolare gravita' da parte degli opportuni livelli di responsabilita' dell'ultima societa' controllante italiana. 3. Con particolare riguardo alle imprese di cui all'art. 210-ter, comma 2, del Codice, sono inoltre previsti dall'ultima societa' controllante italiana: a) efficaci meccanismi di integrazione dei sistemi informatici, contabili e gestionali, che, in coerenza con l'art. 13, comma 4, consentono di garantire l'affidabilita' delle rilevazioni su base consolidata; b) efficaci meccanismi, coerenti con le disposizioni di cui all'art. 14, che consentono alle societa' del gruppo: i) la produzione di dati e informazioni utili ai fini della vigilanza sul gruppo; ii) un sistema di registrazione e reportistica dei dati di gruppo, coerente con quanto previsto dall'art. 14, che consente di disporre di informazioni complete ed aggiornate sugli elementi che possono incidere sul profilo di rischio e sulla situazione di solvibilita' del gruppo; iii) lo scambio di informazioni pertinenti ai fini della vigilanza di gruppo, anche in presenza di cambiamenti nella struttura del gruppo stesso. 4. Le informazioni attinenti al gruppo dirette a terzi sono attendibili, tempestive, pertinenti e devono essere comunicate in maniera chiara ed efficace. 5. L'ultima societa' controllante italiana assicura che le societa' del gruppo conservino presso le loro sedi i dati e le informazioni ai fini dell'esercizio della vigilanza ispettiva da parte dell'IVASS, di cui all'art. 214, commi 1 e 2, del Codice. 6. L'ultima societa' controllante italiana informa tempestivamente l'IVASS dei casi in cui specifiche disposizioni di legge vigenti nello Stato in cui hanno sede legale le societa' estere del gruppo ostino al rispetto delle disposizioni in materia di governo societario di gruppo.