Art. 79 
 
       Flussi informativi e canali di comunicazione di gruppo 
 
  1. L'ultima societa' controllante  italiana  possiede  informazioni
contabili e gestionali che garantiscono adeguati processi decisionali
a livello di gruppo e consentono di definire e valutare se in  ambito
di gruppo sono stati raggiunti gli obiettivi strategici  fissati  dal
proprio organo amministrativo in  modo  da  sottoporli  ad  eventuale
revisione. 
  2. Ai fini di  cui  al  comma  1,  l'ultima  societa'  controllante
prevede per il gruppo, in coerenza con i principi previsti  dall'art.
13, comma 2, anche  al  fine  di  garantire  il  perseguimento  delle
finalita' di cui all'art. 13, commi 4 e 6: 
    a) procedure formalizzate di coordinamento e collegamento,  anche
informativo, con le societa' appartenenti al gruppo per tutte le aree
di attivita' (flussi informativi bottom-up e top-down); 
    b) flussi informativi regolari che consentano  adeguati  processi
decisionali  e  la  verifica  del   perseguimento   degli   obiettivi
strategici fissati dall'organo  amministrativo  dell'ultima  societa'
controllante italiana, in modo da sottoporli ad eventuale  revisione;
a  tal  fine,  l'alta  direzione  dell'ultima  societa'  controllante
italiana assicura che l'organo amministrativo  abbia  una  conoscenza
completa dei fatti rilevanti  per  il  gruppo,  anche  attraverso  la
predisposizione di un'adeguata reportistica; 
    c) efficaci canali di  comunicazione  sia  all'interno,  in  ogni
direzione, sia all'esterno, e meccanismi che consentano la conoscenza
compiuta  e  tempestiva  di  situazioni  a  livello  di   gruppo   di
particolare  gravita'   da   parte   degli   opportuni   livelli   di
responsabilita' dell'ultima societa' controllante italiana. 
  3. Con particolare riguardo alle imprese di cui  all'art.  210-ter,
comma 2, del  Codice,  sono  inoltre  previsti  dall'ultima  societa'
controllante italiana: 
    a) efficaci meccanismi di integrazione dei  sistemi  informatici,
contabili e gestionali, che, in coerenza  con  l'art.  13,  comma  4,
consentono di garantire l'affidabilita'  delle  rilevazioni  su  base
consolidata; 
    b) efficaci meccanismi,  coerenti  con  le  disposizioni  di  cui
all'art. 14, che consentono alle societa' del gruppo: 
      i) la produzione di dati e informazioni  utili  ai  fini  della
vigilanza sul gruppo; 
      ii) un sistema di registrazione  e  reportistica  dei  dati  di
gruppo, coerente con quanto previsto dall'art. 14,  che  consente  di
disporre di informazioni complete ed aggiornate  sugli  elementi  che
possono incidere  sul  profilo  di  rischio  e  sulla  situazione  di
solvibilita' del gruppo; 
      iii) lo  scambio  di  informazioni  pertinenti  ai  fini  della
vigilanza di gruppo, anche in presenza di cambiamenti nella struttura
del gruppo stesso. 
  4. Le  informazioni  attinenti  al  gruppo  dirette  a  terzi  sono
attendibili, tempestive, pertinenti e  devono  essere  comunicate  in
maniera chiara ed efficace. 
  5. L'ultima societa' controllante italiana assicura che le societa'
del gruppo conservino presso le loro sedi i dati e le informazioni ai
fini dell'esercizio della vigilanza ispettiva da parte dell'IVASS, di
cui all'art. 214, commi 1 e 2, del Codice. 
  6. L'ultima societa' controllante italiana informa  tempestivamente
l'IVASS dei casi in cui  specifiche  disposizioni  di  legge  vigenti
nello Stato in cui hanno sede legale le societa'  estere  del  gruppo
ostino  al  rispetto  delle  disposizioni  in  materia   di   governo
societario di gruppo.