Art. 121 
 
 
              Presupposti della liquidazione giudiziale 
 
    1. Le disposizioni sulla  liquidazione  giudiziale  si  applicano
agli  imprenditori  commerciali  che  non  dimostrino   il   possesso
congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e
che siano in stato di insolvenza.