Art. 122 
 
 
                  Poteri del tribunale concorsuale 
 
    1.  Il  tribunale  che  ha  dichiarato  aperta  la  procedura  di
liquidazione giudiziale e' investito dell'intera procedura e: 
    a)  provvede  alla  nomina,  alla  revoca  o   sostituzione   per
giustificati motivi degli  organi  della  procedura,  quando  non  e'
prevista la competenza del giudice delegato; 
    b) puo' in ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore,
il comitato dei creditori e il debitore; 
    c) decide le controversie relative alla procedura stessa che  non
sono di competenza del giudice delegato, nonche' i reclami  contro  i
provvedimenti del giudice delegato. 
    2. I provvedimenti del tribunale  sono  pronunciati  con  decreto
motivato, salvo che la legge non preveda  che  il  provvedimento  sia
adottato in forma diversa.