Art. 124 
 
 
    Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale 
 
    1. Salvo che sia diversamente  disposto,  contro  i  decreti  del
giudice delegato  e  del  tribunale  il  curatore,  il  comitato  dei
creditori, il debitore e  ogni  altro  interessato  possono  proporre
reclamo, rispettivamente, al tribunale o alla corte  di  appello  nel
termine perentorio  di  dieci  giorni  dalla  comunicazione  o  dalla
notificazione per il curatore, per il debitore, per il  comitato  dei
creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti e'  stato  chiesto
il provvedimento. Per  gli  altri  interessati,  il  termine  decorre
dall'esecuzione delle formalita' pubblicitarie previste dalla legge o
disposte dal giudice delegato o dal  tribunale,  se  quest'ultimo  ha
emesso il provvedimento. 
    2. In ogni caso il reclamo non puo' piu' proporsi decorsi novanta
giorni dal deposito del provvedimento nel fascicolo della procedura. 
    3. Il reclamo si propone con ricorso, che deve contenere: 
    a)  l'indicazione  del  tribunale  o  della  corte   di   appello
competente, del giudice delegato e della  procedura  di  liquidazione
giudiziale; 
    b) le generalita', il codice fiscale del ricorrente e il  nome  e
il domicilio digitale del difensore; 
    c) l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto  su  cui  si
basa il reclamo, con le relative conclusioni; 
    d) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente  intende
avvalersi e dei documenti prodotti. 
    4.  Il  reclamo  non  sospende  l'esecuzione  del   provvedimento
impugnato. 
    5.  Il  presidente  con  decreto  designa  il  relatore  e  fissa
l'udienza di comparizione entro  quaranta  giorni  dal  deposito  del
ricorso. 
    6. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione  dell'udienza,
deve essere notificato, a cura del reclamante, al curatore,  mediante
trasmissione  al   domicilio   digitale   della   procedura,   e   ai
controinteressati,  entro  cinque  giorni  dalla  comunicazione   del
decreto. 
    7. Tra la data della notificazione  e  quella  dell'udienza  deve
intercorrere un termine non minore di quindici giorni. 
    8. Il resistente deve  costituirsi  almeno  cinque  giorni  prima
dell'udienza,  depositando  memoria  contenente  l'indicazione  delle
proprie generalita' e del suo  codice  fiscale,  nonche'  il  nome  e
domicilio digitale del difensore, nonche' l'esposizione delle  difese
in fatto e in diritto, oltre all'indicazione dei mezzi di prova e dei
documenti prodotti. 
    9. Ogni altro interessato puo' intervenire nel termine e nei modi
previsti dal comma 8. 
    10. I termini di cui ai commi 7 e 8 possono essere abbreviati dal
presidente, con decreto motivato, se ricorrono ragioni di urgenza. 
    11. All'udienza il collegio, sentite le parti, ammette  o  assume
anche d'ufficio i  mezzi  di  prova,  se  non  ritiene  di  delegarne
l'assunzione al relatore. 
    12. Entro trenta giorni dall'udienza di comparizione, il collegio
provvede sul reclamo con decreto motivato.