Art. 125 
 
 
                         Nomina del curatore 
 
    1. Il curatore e' nominato con  la  sentenza  di  apertura  della
liquidazione giudiziale, osservati gli articoli 356 e 358. 
    2. Si applicano agli esperti nominati ai sensi dell'articolo  49,
comma 3, lettera b), le disposizioni del comma 1 e degli articoli 123
e da 126 a 136 in quanto compatibili. 
    3. Al curatore, agli esperti nominati ai sensi dell'articolo  49,
comma 3, lettera b), ed al coadiutore nominato a norma  dell'articolo
129, comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli  articoli  35,
comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
si osservano altresi' le disposizioni di cui  all'articolo  35.2  del
predetto decreto. 
    4.  I  provvedimenti  di  nomina  dei  curatori,  dei  commissari
giudiziali e dei liquidatori  giudiziali  confluiscono  nel  registro
nazionale istituito presso il Ministero della giustizia. Nel registro
vengono altresi' annotati i provvedimenti di chiusura del  fallimento
e di omologazione del concordato, nonche' l'ammontare  dell'attivo  e
del passivo  delle  procedure  chiuse.  Il  registro  e'  tenuto  con
modalita' informatiche ed e' accessibile al pubblico. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo. 
 
          Note all'art. 125: 
 
              - Per il testo degli  articoli  35,  35.1  e  35.2  del
          citato decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.  159  vedi
          note all'articolo 92.