Art. 126 
 
 
                      Accettazione del curatore 
 
    1.  Il  curatore  deve,  entro  i  due  giorni  successivi   alla
comunicazione della nomina, far pervenire in cancelleria  la  propria
accettazione. Se il curatore non osserva questo obbligo il tribunale,
in camera di consiglio,  provvede  d'urgenza  alla  nomina  di  altro
curatore. 
    2. Intervenuta l'accettazione, l'ufficio comunica telematicamente
al curatore  le  credenziali  per  l'accesso  al  domicilio  digitale
assegnato alla procedura dal Ministero della giustizia.