Art. 128 
 
 
                      Gestione della procedura 
 
    1. Il curatore ha l'amministrazione del patrimonio compreso nella
liquidazione giudiziale e compie tutte le operazioni della  procedura
sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori,
nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite. 
    2. Egli non puo' stare in  giudizio  senza  l'autorizzazione  del
giudice delegato, salvo che in materia di contestazioni e di  tardive
dichiarazioni di crediti e di diritti  di  terzi  sui  beni  compresi
nella liquidazione giudiziale, e salvo che nei procedimenti  promossi
per impugnare atti del giudice delegato o del  tribunale  e  in  ogni
altro caso in cui non occorra ministero di difensore. 
    3. Il curatore non puo' assumere la veste di avvocato nei giudizi
che riguardano la liquidazione giudiziale. Il curatore puo'  tuttavia
assumere la veste di  difensore,  se  in  possesso  della  necessaria
qualifica nei giudizi avanti al giudice  tributario  quando  cio'  e'
funzionale ad un risparmio per la massa. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo.