Art. 130 
 
 
           Relazioni e rapporti riepilogativi del curatore 
 
    1. Il  curatore,  entro  trenta  giorni  dalla  dichiarazione  di
apertura della liquidazione giudiziale, presenta al giudice  delegato
un'informativa  sugli  accertamenti   compiuti   e   sugli   elementi
informativi acquisiti relativi  alle  cause  dell'insolvenza  e  alla
responsabilita' del debitore  ovvero  degli  amministratori  e  degli
organi di controllo della societa'. 
    2. Se il debitore  o  gli  amministratori  non  ottemperano  agli
obblighi di deposito di cui all'articolo 49, comma 3, lettera c),  il
curatore informa senza indugio il pubblico ministero. In tal  caso  o
quando le scritture contabili sono incomplete  o  comunque  risultano
inattendibili, il curatore, con riguardo alle operazioni compiute dal
debitore nei cinque anni anteriori alla presentazione  della  domanda
cui sia seguita l'apertura della liquidazione giudiziale, oltre  alle
ricerche effettuate ai sensi dell'articolo 49, comma 3,  lettera  f),
puo' chiedere al giudice delegato di essere autorizzato ad accedere a
banche dati, ulteriori rispetto a quelle di  cui  all'articolo  49  e
specificamente indicate nell'istanza di autorizzazione. 
    3. Il giudice delegato puo' autorizzare il curatore a  richiedere
alle pubbliche amministrazioni le informazioni e i documenti in  loro
possesso. 
    4. Il curatore, entro sessanta giorni dal deposito del decreto di
esecutivita' dello stato passivo, presenta al  giudice  delegato  una
relazione  particolareggiata  in  ordine  al  tempo  e   alle   cause
dell'insorgere della crisi e  del  manifestarsi  dell'insolvenza  del
debitore,  sulla  diligenza  spiegata  dal  debitore   nell'esercizio
dell'impresa, sulla responsabilita' del debitore  o  di  altri  e  su
quanto puo' interessare anche ai fini delle indagini  preliminari  in
sede penale. 
    5. Se il debitore insolvente e' una societa'  o  altro  ente,  la
relazione espone i fatti accertati e le informazioni  raccolte  sulla
responsabilita' degli amministratori e degli organi di controllo, dei
soci e, eventualmente, di estranei alla societa'. Se  la  societa'  o
l'ente fa parte di un gruppo,  il  curatore  deve  altresi'  riferire
sulla natura dei rapporti con le altre societa' o enti e allegare  le
informazioni  raccolte  sulle   rispettive   responsabilita',   avuto
riguardo agli effetti dei rapporti economici e  contrattuali  con  le
altre imprese del gruppo. 
    6. Quando non si fa luogo all'accertamento del passivo  ai  sensi
dell'articolo 209 la relazione di cui ai commi 4 e  5  e'  depositata
entro  il  termine  di  centottanta  giorni  dalla  dichiarazione  di
apertura della liquidazione giudiziale. 
    7. Le relazioni di cui ai commi 1, 4 e 5 sono trasmesse in  copia
integrale entro cinque giorni dal deposito al pubblico ministero. 
    8. Il  giudice  delegato  dispone  la  secretazione  delle  parti
relative alla responsabilita' penale del debitore e di terzi ed  alle
azioni che il curatore intende proporre  qualora  possano  comportare
l'adozione  di  provvedimenti  cautelari,  nonche'  alle  circostanze
estranee agli interessi della procedura  e  che  investano  la  sfera
personale del debitore. 
    9. Il curatore, inoltre, entro  quattro  mesi  dal  deposito  del
decreto di esecutivita' dello stato passivo e, successivamente,  ogni
sei mesi, presenta al  giudice  delegato  un  rapporto  riepilogativo
delle  attivita'  svolte  e  delle  informazioni  raccolte  dopo   le
precedenti relazioni, accompagnato dal conto  della  sua  gestione  e
dagli estratti del conto bancario o postale della procedura  relativi
agli stessi periodi. Copia del rapporto e dei documenti  allegati  e'
trasmessa al comitato dei creditori. Nel termine di quindici  giorni,
il comitato dei creditori o  ciascuno  dei  suoi  componenti  possono
formulare osservazioni scritte. Nei successivi quindici giorni  copia
del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni,  omesse  le  parti
secretate, e' trasmessa per mezzo della posta elettronica certificata
al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo.