Art. 131 
 
 
                    Deposito delle somme riscosse 
 
    1. Le  somme  riscosse  a  qualunque  titolo  dal  curatore  sono
depositate entro  il  termine  massimo  di  dieci  giorni  sul  conto
corrente intestato alla procedura di liquidazione  aperto  presso  un
ufficio postale o presso una banca scelta dal curatore. 
    2. Il mancato deposito nel termine e' valutato dal  tribunale  ai
fini dell'eventuale revoca del curatore. 
    3. Il prelievo delle somme e'  eseguito  su  copia  conforme  del
mandato  di  pagamento  del  giudice  delegato  e,  nel  periodo   di
intestazione  «Fondo  unico  giustizia»  del   conto   corrente,   su
disposizione di Equitalia Giustizia s.p.a., in conformita'  a  quanto
previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181. 
    4.  Il  mandato  e'  sottoscritto  dal  giudice  delegato  e  dal
cancelliere con firma digitale ed  e'  trasmesso  telematicamente  al
depositario nel rispetto  delle  disposizioni,  anche  regolamentari,
concernenti la sottoscrizione, la trasmissione  e  la  ricezione  dei
documenti informatici.  La  trasmissione  telematica  e'  oggetto  di
disciplina con apposito decreto del Ministro della Giustizia, che  ne
stabilisce modalita', condizioni e limiti. La  disposizione  acquista
efficacia  a  decorrere  dal  novantesimo  giorno   successivo   alla
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   del   provvedimento   del
responsabile dei  sistemi  informativi  automatizzati  del  Ministero
della giustizia, da adottarsi entro un anno  dall'entrata  in  vigore
del presente codice, attestante la piena funzionalita' dei sistemi di
trasmissione telematica. 
 
          Note all'art. 131: 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
          16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni  ,
          dalla legge 13 novembre 2008, n. 181 (Interventi urgenti in
          materia di funzionalita' del sistema giudiziario): 
              "Art. 2. Fondo unico giustizia 
              1. Il Fondo di  cui  all'articolo  61,  comma  23,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto   2008,   n.   133,
          denominato:  «Fondo  unico  giustizia»,   e'   gestito   da
          Equitalia Giustizia S.p.A. con le modalita'  stabilite  con
          il decreto di cui al predetto articolo 61, comma 23. 
              2.  Rientrano  nel  «Fondo  unico  giustizia»,  con   i
          relativi interessi, le somme di denaro ovvero i proventi: 
              a) di cui al medesimo articolo 61, comma 23; 
              b) di cui all'articolo 262, comma 3-bis, del codice  di
          procedura penale; 
              c) relativi a titoli al portatore, a  quelli  emessi  o
          garantiti dallo Stato anche se non al portatore, ai  valori
          di bollo, ai crediti pecuniari, ai conti correnti, ai conti
          di deposito titoli, ai libretti di deposito e ad ogni altra
          attivita' finanziaria a contenuto monetario o  patrimoniale
          oggetto  di  provvedimenti  di  sequestro  nell'ambito   di
          procedimenti penali  o  per  l'applicazione  di  misure  di
          prevenzione di cui alla legge 31 maggio  1965,  n.  575,  e
          successive modificazioni,  o  di  irrogazione  di  sanzioni
          amministrative,  inclusi   quelli   di   cui   al   decreto
          legislativo 8 giugno 2001, n. 231; 
              c-bis) depositati presso Poste Italiane S.p.A.,  banche
          e altri operatori finanziari, in relazione  a  procedimenti
          civili di cognizione, esecutivi o speciali, non riscossi  o
          non reclamati dagli aventi diritto entro cinque anni  dalla
          data in cui il  procedimento  si  e'  estinto  o  e'  stato
          comunque definito o e' divenuta definitiva  l'ordinanza  di
          assegnazione,  di  distribuzione  o  di  approvazione   del
          progetto di distribuzione ovvero, in caso  di  opposizione,
          dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce  la
          controversia; 
              c-ter) di cui all'articolo 117, quarto comma, del regio
          decreto  16   marzo   1942,   n.   267,   come   sostituito
          dall'articolo 107 del decreto legislativo 9  gennaio  2006,
          n. 5. 
              2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore  del
          decreto  di  cui  al  comma  6-ter  del  presente  articolo
          rientrano in apposite gestioni separate  del  «Fondo  unico
          giustizia»: 
              a) salvo che nei casi di cui all'articolo 104, primo  e
          secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,  e
          fino al riparto finale dell'attivo fallimentare,  le  somme
          giacenti in conti correnti accesi a norma dell'articolo 34,
          primo comma, dello stesso regio decreto n. 267 del 1942; 
              b)  fino  al  momento  della  distribuzione,  le  somme
          giacenti in  conti  correnti  e  in  depositi  a  risparmio
          ricavate   nel   corso   di   procedure    esecutive    per
          espropriazione immobiliare; 
              c) le somme, giacenti in conti correnti e in depositi a
          risparmio,  oggetto  di  sequestro  conservativo  ai  sensi
          dell'articolo 671 del codice di procedura civile; 
              d) le somme a qualunque titolo depositate presso  Poste
          Italiane S.p.A., banche e  altri  operatori  finanziari  in
          relazione a procedimenti civili contenziosi. 
              2-ter. Gli utili della gestione finanziaria delle somme
          di  cui  al  comma  2-bis,  costituiti  dal   differenziale
          rispetto al rendimento  finanziario  ordinario  di  cui  al
          comma 6-ter, sono versati all'entrata  del  bilancio  dello
          Stato, per la successiva riassegnazione, in misura pari  al
          50 per cento, al Ministero della giustizia, al netto  degli
          interessi  spettanti,  rispettivamente,  ai  creditori  del
          fallimento e all'assegnatario. 
              3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore
          del presente decreto, Poste Italiane S.p.A.,  le  banche  e
          gli altri operatori finanziari, depositari delle  somme  di
          denaro, dei proventi, dei crediti, nonche' dei beni di  cui
          al comma 2, intestano «Fondo unico giustizia» i  titoli,  i
          valori,  i  crediti,  i  conti,  i  libretti,  nonche'   le
          attivita' di cui alla lettera c)  del  comma  2.  Entro  lo
          stesso termine Poste Italiane S.p.A., le banche e gli altri
          operatori  finanziari  trasmettono  a  Equitalia  Giustizia
          S.p.A., con modalita' telematica e nel formato  elettronico
          reso disponibile dalla medesima societa' sul  proprio  sito
          internet   all'indirizzo   www.equitaliagiustizia.it,    le
          informazioni  individuate   con   decreto   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
          della giustizia, da emanarsi entro  quindici  giorni  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere
          dalla  data  di  intestazione  di  cui  al  primo  periodo,
          Equitalia Giustizia S.p.A. provvede, se non  gia'  eseguite
          alla medesima data da Poste Italiane S.p.A.,  dalle  banche
          ovvero dagli altri operatori finanziari, alle  restituzioni
          delle  somme  sequestrate   disposte   anteriormente   alla
          predetta data. 
              3.1. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano  ai
          beni di cui ai commi 2 e 2-bis a decorrere  dalla  data  di
          entrata in vigore del decreto di cui al comma 6-ter. 
              3-bis. Entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della  presente  disposizione,  in  caso  di  omessa
          intestazione ovvero di mancata trasmissione delle  relative
          informazioni  ai  sensi   del   comma   3,   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze applica  nei  riguardi  della
          societa' Poste italiane S.p.A., delle banche e degli  altri
          operatori  finanziari  autori  dell'illecito  una  sanzione
          amministrativa    pecuniaria    nella    misura    prevista
          dall'articolo  1,  comma  1,  primo  periodo,  del  decreto
          legislativo 18  dicembre  1997,  n.  471,  con  riferimento
          all'ammontare delle risorse di cui al comma 3 del  presente
          articolo per le quali risulta omessa l'intestazione  ovvero
          la trasmissione delle relative informazioni.  Il  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   verifica   il   corretto
          adempimento degli obblighi di cui al comma 3 da parte della
          societa' Poste italiane S.p.A., delle banche e degli  altri
          operatori finanziari, anche  avvalendosi  del  Corpo  della
          guardia di finanza, che opera  a  tal  fine  con  i  poteri
          previsti dalle leggi in materia di imposte sui redditi e di
          imposta sul valore aggiunto. 
              4. Sono  altresi'  intestati  «Fondo  unico  giustizia»
          tutti i conti correnti ed i conti di deposito che Equitalia
          Giustizia S.p.A., successivamente alla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto, intrattiene per farvi affluire
          le   ulteriori    risorse    derivanti    dall'applicazione
          dell'articolo 61, comma 23,  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133, dell'articolo 262,  comma  3-bis,  del
          codice di procedura penale, i relativi utili  di  gestione,
          nonche' i controvalori degli atti di disposizione dei  beni
          confiscati di cui al predetto articolo 61, comma 23. 
              5. Equitalia Giustizia S.p.A. versa in conto entrate al
          bilancio dello Stato per essere  riassegnate,  con  decreto
          del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  alle  unita'
          previsionali di base dello stato di previsione della  spesa
          del Ministero  della  giustizia  concernenti  le  spese  di
          investimento di cui all'articolo 2, comma 614, della  legge
          24 dicembre 2007, n. 244, le somme di denaro per le  quali,
          anteriormente alla data di entrata in vigore  del  presente
          decreto, ai sensi dell'articolo 676, comma 1, del codice di
          procedura   penale,   e'   stata   decisa    dal    giudice
          dell'esecuzione ma non ancora eseguita la devoluzione  allo
          Stato delle somme medesime. 
              6. Con il decreto di cui all'articolo 61, comma 23, del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e'
          determinata altresi' la remunerazione massima  spettante  a
          titolo di aggio nei cui limiti il Ministro dell'economia  e
          delle finanze stabilisce con proprio decreto quella  dovuta
          a Equitalia Giustizia S.p.A. per la gestione delle  risorse
          intestate «Fondo unico giustizia». Con il decreto di cui al
          predetto articolo 61, comma 23, sono inoltre  stabilite  le
          modalita' di utilizzazione delle somme afferenti  al  Fondo
          da parte dell'amministratore delle somme  o  dei  beni  che
          formano oggetto di sequestro o confisca, per provvedere  al
          pagamento delle spese di conservazione  o  amministrazione,
          le modalita' di controllo e di rendicontazione delle  somme
          gestite da Equitalia Giustizia S.p.A.,  nonche'  la  natura
          delle risorse utilizzabili ai sensi del comma 7, i  criteri
          e le modalita' da adottare nella gestione del Fondo in modo
          che venga garantita la pronta  disponibilita'  delle  somme
          necessarie  per  eseguire  le  restituzioni   eventualmente
          disposte. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e  con
          il  Ministro  dell'interno,   puo'   essere   rideterminata
          annualmente  la  misura  massima  dell'aggio  spettante   a
          Equitalia Giustizia S.p.A. 
              6-bis. Fino al 31 marzo 2011  Equitalia  Giustizia  Spa
          effettua i versamenti dovuti al  bilancio  dello  Stato  al
          lordo delle proprie spese di gestione e,  a  decorrere  dai
          versamenti da eseguire dal 1º aprile 2011, il  recupero  di
          tali  spese,  a  fronte  di  attivita'  rese  dalla  stessa
          Equitalia  Giustizia  Spa  nell'ambito  dei   propri   fini
          statutari, e l'incasso della remunerazione  dovuta  a  tale
          societa' a titolo di aggio ai  sensi  del  comma  6,  primo
          periodo, seguono il principio della  prededuzione,  con  le
          modalita',  le  condizioni  e  i  termini  stabiliti  nelle
          convenzioni  regolative  dei  rapporti  con  i   competenti
          Ministeri. Con  riferimento  alle  risorse  sequestrate  in
          forma  di  denaro  intestate   "Fondo   unico   giustizia",
          Equitalia Giustizia Spa trasferisce tali risorse su  uno  o
          piu'  conti  correnti  intrattenuti   con   gli   operatori
          finanziari che garantiscono  un  tasso  d'interesse  attivo
          allineato alle migliori condizioni di mercato,  nonche'  un
          adeguato livello di solidita' e di affidabilita' ed  idonei
          livelli di servizio. 
              6-ter. Le modalita' di attuazione  dei  commi  2-bis  e
          2-ter, anche in relazione a quanto disposto  dal  comma  6,
          sono stabilite con decreto  del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia.
          Con il medesimo decreto e'  individuato,  relativamente  ai
          procedimenti e alle procedure di cui al comma  2-bis  sorti
          dopo l'entrata in vigore del decreto  di  cui  al  presente
          comma, il tasso di interesse attivo di  riferimento  scelto
          tra  quelli  disponibili  sul  mercato  interbancario   per
          operazioni  analoghe   e   continuativamente   rilevati   e
          pubblicati, che la banca o l'ufficio postale prescelto deve
          riconoscere al fine  di  garantire  l'ordinario  rendimento
          finanziario delle somme depositate. Per i procedimenti e le
          procedure di cui al comma 2-bis sorti prima dell'entrata in
          vigore  del  decreto  di   cui   al   presente   comma   il
          differenziale di cui  al  comma  2-ter  e'  determinato  in
          relazione al tasso di interesse attivo gia' riconosciuto. 
              7. Salvo quanto previsto dai commi 2-bis e  2-ter,  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto con il Ministro della giustizia e con il  Ministro
          dell'interno, sono  stabilite,  fermo  quanto  disposto  al
          comma 5, le quote  delle  risorse  intestate  «Fondo  unico
          giustizia», anche  frutto  di  utili  della  loro  gestione
          finanziaria, fino ad una percentuale non  superiore  al  30
          per  cento  relativamente  alle  sole  risorse  oggetto  di
          sequestro penale o amministrativo, disponibili  per  massa,
          in base a criteri statistici e con modalita'  rotativa,  da
          destinare mediante riassegnazione: 
              a) in misura non inferiore ad un  terzo,  al  Ministero
          dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica  e  del
          soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di
          solidarieta' per le vittime delle  richieste  estorsive  di
          cui all'articolo 18, comma 1, lettera c),  della  legge  23
          febbraio 1999, n. 44, e  del  Fondo  di  rotazione  per  la
          solidarieta' delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui
          all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512; (28) 
              b) in misura non inferiore ad un  terzo,  al  Ministero
          della  giustizia  per  assicurare  il  funzionamento  e  il
          potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi
          istituzionali; 
              c) all'entrata del bilancio dello Stato. 
              7-bis. Le quote minime delle risorse  intestate  "Fondo
          unico giustizia", di cui alle lettere a) e b) del comma  7,
          possono essere modificate con decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei  ministri  in  caso  di  urgenti  necessita',
          derivanti  da  circostanze  gravi   ed   eccezionali,   del
          Ministero dell'interno o del Ministero della giustizia. 
              7-ter. Con riferimento alle somme di cui  al  comma  2,
          lettere c-bis) e c-ter), le quote di cui al  comma  7  sono
          formate  destinando  le  risorse  in  via  prioritaria   al
          potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della
          giustizia. 
              7-quater. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, di concerto con i  Ministri  dell'interno  e
          della giustizia, la percentuale di cui all'alinea del comma
          7 puo' essere elevata fino al 50 per cento in funzione  del
          progressivo consolidamento dei dati statistici. 
              8. Il comma 24 dell'articolo 61  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, e' abrogato. 
              9. All'articolo 676, comma 1, del codice  di  procedura
          penale, come modificato dall'articolo 2, comma  613,  della
          legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  le  parole:  «o  alla
          devoluzione allo Stato delle somme di denaro sequestrate ai
          sensi del comma 3-bis dell'articolo 262» sono soppresse. 
              10. Dalla gestione del  «Fondo  unico  giustizia»,  non
          devono derivare oneri,  ne'  obblighi  giuridici  a  carico
          della finanza pubblica.".