Art. 132 
 
 
                Integrazione dei poteri del curatore 
 
    1. Le riduzioni di crediti, le  transazioni,  i  compromessi,  le
rinunzie  alle  liti,  le  ricognizioni  di  diritti  di  terzi,   la
cancellazione di ipoteche, la  restituzione  di  pegni,  lo  svincolo
delle cauzioni, l'accettazione di eredita' e donazioni  e  gli  altri
atti di straordinaria amministrazione sono effettuati  dal  curatore,
previa l'autorizzazione del comitato dei creditori. 
    2. Nel richiedere l'autorizzazione del comitato dei creditori, il
curatore formula le proprie conclusioni anche sulla convenienza della
proposta. 
    3. Se gli atti suddetti sono di valore superiore a  cinquantamila
euro e in ogni caso  per  le  transazioni,  il  curatore  ne  informa
previamente il giudice delegato, salvo  che  gli  stessi  siano  gia'
stati autorizzati dal medesimo ai sensi dell'articolo 213, comma 7. 
    4. Il limite di cui al comma 3 puo' essere adeguato  con  decreto
del Ministro della giustizia.