Art. 134 
 
 
                         Revoca del curatore 
 
    1. Il tribunale puo' in  ogni  tempo,  su  proposta  del  giudice
delegato o su richiesta  del  comitato  dei  creditori  o  d'ufficio,
revocare il curatore. 
    2.  Il  tribunale  provvede  con  decreto  motivato,  sentiti  il
curatore e il comitato dei creditori. 
    3. Contro il decreto di  revoca  o  di  rigetto  dell'istanza  di
revoca del curatore e' ammesso  il  reclamo  alla  corte  di  appello
previsto dall'articolo 124. Il reclamo non sospende  l'efficacia  del
decreto.