Art. 136 
 
 
                    Responsabilita' del curatore 
 
    1. Il curatore adempie ai doveri  del  proprio  ufficio,  imposti
dalla legge o derivanti dal programma di liquidazione approvato,  con
la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Egli  deve  tenere
un registro informatico, consultabile telematicamente, oltre che  dal
giudice  delegato,  da  ciascuno  dei  componenti  del  comitato  dei
creditori e in cui deve annotare  giorno  per  giorno  le  operazioni
relative alla sua  amministrazione.  Mensilmente  il  curatore  firma
digitalmente  il  registro  e  vi  appone  la  marca  temporale,   in
conformita' alle regole tecniche per la formazione, la  trasmissione,
la conservazione, la copia, la duplicazione,  la  riproduzione  e  la
validazione dei documenti informatici. 
    2.  Il  curatore  procede   alle   operazioni   di   liquidazione
contemporaneamente alle operazioni di accertamento del passivo. 
    3.   Durante   la   liquidazione    giudiziale,    l'azione    di
responsabilita' contro il curatore revocato o sostituito e'  proposta
dal nuovo curatore, previa autorizzazione del giudice delegato. 
    4. Il curatore che  cessa  dal  suo  ufficio,  anche  durante  la
liquidazione giudiziale, nonche' al termine dei giudizi e delle altre
operazioni di cui all'articolo 233, comma 2, deve  rendere  il  conto
della gestione a norma  dell'articolo  231,  comunicandolo  anche  al
curatore eventualmente nominato in sua vece, il quale puo' presentare
osservazioni e contestazioni. 
    5. Il responsabile  dei  sistemi  informativi  automatizzati  del
Ministero della giustizia, entro sei mesi dalla data  di  entrata  in
vigore  del  presente  codice,  stabilisce  le  specifiche   tecniche
necessarie per assicurare la compatibilita' tra i software utilizzati
per la  tenuta  del  registro  di  cui  al  comma  1  con  i  sistemi
informativi del Ministero della giustizia.