Art. 137 
 
 
                        Compenso del curatore 
 
    1. Il compenso e  le  spese  dovuti  al  curatore,  anche  se  la
liquidazione giudiziale si chiude con concordato, sono  liquidati  ad
istanza del  curatore  con  decreto  del  tribunale  non  soggetto  a
reclamo,  su  relazione  del  giudice  delegato,  secondo  le   norme
stabilite con decreto del Ministro della giustizia. 
    2. La liquidazione del compenso e' fatta dopo l'approvazione  del
rendiconto e, se del  caso,  dopo  l'esecuzione  del  concordato.  Al
curatore e' dovuta anche un'integrazione del compenso per l'attivita'
svolta fino al termine dei giudizi e delle altre  operazioni  di  cui
all'articolo 233, comma 2. E' in facolta' del tribunale accordare  al
curatore acconti sul compenso. Salvo che non  ricorrano  giustificati
motivi, ogni liquidazione di  acconto  deve  essere  preceduta  dalla
esecuzione di un progetto di ripartizione parziale. 
    3. Se nell'incarico si sono succeduti piu' curatori, il  compenso
e' stabilito secondo criteri di proporzionalita' ed e' liquidato,  in
ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali acconti. 
    4. Nessun compenso, oltre quello liquidato  dal  tribunale,  puo'
essere preteso dal  curatore,  nemmeno  per  rimborso  di  spese.  Le
promesse e i pagamenti fatti contro questo divieto sono nulli  ed  e'
sempre  ammessa  la  ripetizione  di  cio'  che  e'   stato   pagato,
indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale. 
    5. Quando sono nominati esperti ai sensi dell'articolo 49,  comma
3, lettera b), alla liquidazione del compenso si applica il comma 3.