Art. 139 
 
 
  Sostituzione e compenso dei componenti del comitato dei creditori 
 
    1. I creditori  che  rappresentano  la  maggioranza  dei  crediti
ammessi possono effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti
del  comitato  dei  creditori,  nel  rispetto  dei  criteri  di   cui
all'articolo 138.  Il  giudice  delegato  provvede  alla  nomina  dei
soggetti designati, verificato il rispetto delle  condizioni  di  cui
all'articolo 138, commi 1 e 2. 
    2. Dal computo dei crediti, su istanza di uno o  piu'  creditori,
sono esclusi quelli che si trovino in conflitto di interessi. 
    3. Il giudice delegato, su istanza del  comitato  dei  creditori,
acquisito il parere del curatore, puo' stabilire  che  ai  componenti
del comitato dei creditori sia attribuito, oltre  al  rimborso  delle
spese, un compenso per la loro attivita', in misura non superiore  al
dieci per cento di quello liquidato al curatore.