Art. 140 
 
 
Funzioni e responsabilita' del comitato  dei  creditori  e  dei  suoi
                             componenti 
 
    1. Il comitato dei creditori vigila sull'operato del curatore, ne
autorizza gli atti ed esprime pareri nei casi previsti  dalla  legge,
ovvero  su  richiesta  del  tribunale   o   del   giudice   delegato,
succintamente motivando le proprie deliberazioni. 
    2. Il presidente convoca il  comitato  per  le  deliberazioni  di
competenza o quando sia richiesto da un terzo dei suoi componenti. 
    3. Le deliberazioni del comitato sono  prese  a  maggioranza  dei
votanti, nel termine massimo di quindici giorni successivi  a  quello
in cui la richiesta e' pervenuta al presidente. Il voto  puo'  essere
espresso in riunioni collegiali o mediante consultazioni telematiche,
purche' sia possibile conservare la  prova  della  manifestazione  di
voto. 
    4. In caso di inerzia,  di  impossibilita'  di  costituzione  per
insufficienza di  numero  o  indisponibilita'  dei  creditori,  o  di
funzionamento  del  comitato  o  di  urgenza,  provvede  il   giudice
delegato. 
    5. Il comitato e  ogni  suo  componente  possono  ispezionare  in
qualunque tempo le scritture contabili e i documenti della  procedura
e hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti al  curatore  e  al
debitore. Se ricorrono le circostanze di cui al comma  4  gli  stessi
poteri  possono  essere  esercitati  da  ciascun  creditore,   previa
l'autorizzazione del giudice delegato. 
    6. I componenti del comitato  hanno  diritto  al  rimborso  delle
spese, oltre all'eventuale compenso riconosciuto  ai  sensi  e  nelle
forme di cui all'articolo 139, comma 3. 
    7. Ai componenti del comitato dei creditori si applica, in quanto
compatibile, l'articolo 2407, primo e terzo comma, del codice civile. 
    8. L'azione di responsabilita' puo' essere proposta dal  curatore
durante lo svolgimento della procedura. Il giudice delegato  provvede
all'immediata sostituzione dei componenti del comitato dei  creditori
nei confronti dei quali ha autorizzato l'azione.