Art. 141 
 
 
         Reclamo contro gli atti del comitato dei creditori 
 
    1. Contro  le  autorizzazioni  o  i  dinieghi  del  comitato  dei
creditori, il curatore, il debitore e ogni altro interessato  possono
proporre reclamo, per violazione di legge, al giudice delegato  entro
otto giorni dalla conoscenza dell'atto. Il  giudice  delegato  decide
sul  reclamo  sentite  le   parti,   omessa   ogni   formalita'   non
indispensabile al contraddittorio. 
    2. Contro il decreto del giudice delegato puo' essere proposto il
reclamo previsto dall'articolo 124.