Art. 82 
 
Modifiche al decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
                            2002, n. 313 
 
  1. All'articolo 3,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313,  la  lettera  g)  e'  sostituita
dalla seguente: «g) i provvedimenti giudiziari definitivi di condanna
alle pene sostitutive e i provvedimenti di conversione  di  cui  agli
articoli 66, terzo comma, e 72, quarto comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689;» e dopo la lettera g) e' inserita la seguente:  «g-bis)
i provvedimenti di conversione di cui agli articoli 71,  102,  103  e
108 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e di  cui  all'articolo  55
del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;». 
 
          Note all'art. 82: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3 del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di casellario giudiziale, di casellario  giudiziale
          europeo,  di   anagrafe   delle   sanzioni   amministrative
          dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti),  come
          modificato dal presente decreto: 
                "Art.  3  (Provvedimenti  iscrivibili).  -   1.   Nel
          casellario giudiziale si iscrivono per estratto: 
                  a) i provvedimenti giudiziari  penali  di  condanna
          definitivi,  anche  pronunciati  da  autorita'  giudiziarie
          straniere se riconosciuti ai sensi  degli  articoli  730  e
          seguenti, del codice  di  procedura  penale,  salvo  quelli
          concernenti contravvenzioni per le quali la  legge  ammette
          la  definizione  in  via  amministrativa,   o   l'oblazione
          limitatamente alle ipotesi di  cui  all'articolo  162,  del
          codice penale, sempre che per quelli esclusi non sia  stata
          concessa la sospensione condizionale della pena; 
                  b)   i    provvedimenti    giudiziari    definitivi
          concernenti le pene, compresa la sospensione condizionale e
          la  non  menzione,  le  misure  di  sicurezza  personali  e
          patrimoniali,   gli   effetti   penali   della    condanna,
          l'amnistia,  l'indulto,  la  grazia,  la  dichiarazione  di
          abitualita', di professionalita' nel reato, di  tendenza  a
          delinquere; 
                  c) i provvedimenti giudiziari concernenti  le  pene
          accessorie; 
                  d) i provvedimenti giudiziari concernenti le misure
          alternative alla detenzione; 
                  e)  i  provvedimenti  giudiziari   concernenti   la
          liberazione condizionale; 
                  f) i provvedimenti giudiziari definitivi che  hanno
          prosciolto l'imputato o dichiarato non  luogo  a  procedere
          per difetto di imputabilita',  o  disposto  una  misura  di
          sicurezza, nonche'  quelli  che  hanno  dichiarato  la  non
          punibilita'  ai  sensi  dell'articolo  131-bis  del  codice
          penale; 
                  g)  i  provvedimenti   giudiziari   definitivi   di
          condanna  alle pene  sostitutive  e  i   provvedimenti   di
          conversione di cui agli articoli 66,  terzo  comma,  e  72,
          quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 
                  g-bis) i provvedimenti di conversione di  cui  agli
          articoli 71, 102, 103 e 108 della legge 24  novembre  1981,
          n. 689 e di cui all'articolo 55 del decreto legislativo  28
          agosto 2000, n. 274; 
                  h)  i   provvedimenti   giudiziari   del   pubblico
          ministero previsti dagli articoli 656, comma 5, 657 e  663,
          del codice di procedura penale; 
                  i) i provvedimenti giudiziari di conversione  delle
          pene pecuniarie; 
                  i-bis)  l'ordinanza  che  ai  sensi   dell'articolo
          464-quater  del  codice  di  procedura  penale  dispone  la
          sospensione del procedimento con messa alla prova,  nonche'
          le sentenze che  dichiarano  estinto  il  reato  per  esito
          positivo della messa  alla  prova  ai  sensi  dell'articolo
          464-septies del codice di procedura penale; 
                  i-ter) i provvedimenti con cui il  giudice  dispone
          la sospensione  del  procedimento  ai  sensi  dell'articolo
          420-quater del codice di procedura penale; 
                  l)   i    provvedimenti    giudiziari    definitivi
          concernenti le misure  di  prevenzione  della  sorveglianza
          speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno; 
                  m)  i  provvedimenti  giudiziari   concernenti   la
          riabilitazione; 
                  n) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione, di
          cui all'articolo 15, della legge 3 agosto 1988, n. 327; 
                  o) i  provvedimenti  giudiziari  di  riabilitazione
          speciale relativi ai minori, di cui  all'articolo  24,  del
          regio decreto-legge 20 luglio 1934,  n.  1404,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935,  n.  835,  e
          successive modificazioni; 
                  p)  i  provvedimenti   giudiziari   definitivi   di
          interdizione e inabilitazione e quelli di revoca, nonche' i
          decreti   che   istituiscono,   modificano    o    revocano
          l'amministrazione di sostegno; 
                  q); 
                  r)    i    provvedimenti    giudiziari     relativi
          all'espulsione  a  titolo   di   sanzione   sostitutiva   o
          alternativa alla detenzione, ai sensi dell'articolo 16, del
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito
          dall'art. 15, della legge 30 luglio 2002, n. 189; 
                  s) i provvedimenti amministrativi di espulsione e i
          provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso  i
          primi, ai sensi dell'articolo 13, del  decreto  legislativo
          25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 12, della
          legge 30 luglio 2002, n. 189; 
                  t) i provvedimenti di correzione, a norma di legge,
          dei provvedimenti gia' iscritti; 
                  u) qualsiasi altro  provvedimento  che  concerne  a
          norma  di  legge  i  provvedimenti  gia'   iscritti,   come
          individuato con decreto del Presidente della Repubblica, ai
          sensi dell'articolo 17, comma  1,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia.".