Art. 82
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313
1. All'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, la lettera g) e' sostituita
dalla seguente: «g) i provvedimenti giudiziari definitivi di condanna
alle pene sostitutive e i provvedimenti di conversione di cui agli
articoli 66, terzo comma, e 72, quarto comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689;» e dopo la lettera g) e' inserita la seguente: «g-bis)
i provvedimenti di conversione di cui agli articoli 71, 102, 103 e
108 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e di cui all'articolo 55
del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;».
Note all'art. 82:
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale
europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti), come
modificato dal presente decreto:
"Art. 3 (Provvedimenti iscrivibili). - 1. Nel
casellario giudiziale si iscrivono per estratto:
a) i provvedimenti giudiziari penali di condanna
definitivi, anche pronunciati da autorita' giudiziarie
straniere se riconosciuti ai sensi degli articoli 730 e
seguenti, del codice di procedura penale, salvo quelli
concernenti contravvenzioni per le quali la legge ammette
la definizione in via amministrativa, o l'oblazione
limitatamente alle ipotesi di cui all'articolo 162, del
codice penale, sempre che per quelli esclusi non sia stata
concessa la sospensione condizionale della pena;
b) i provvedimenti giudiziari definitivi
concernenti le pene, compresa la sospensione condizionale e
la non menzione, le misure di sicurezza personali e
patrimoniali, gli effetti penali della condanna,
l'amnistia, l'indulto, la grazia, la dichiarazione di
abitualita', di professionalita' nel reato, di tendenza a
delinquere;
c) i provvedimenti giudiziari concernenti le pene
accessorie;
d) i provvedimenti giudiziari concernenti le misure
alternative alla detenzione;
e) i provvedimenti giudiziari concernenti la
liberazione condizionale;
f) i provvedimenti giudiziari definitivi che hanno
prosciolto l'imputato o dichiarato non luogo a procedere
per difetto di imputabilita', o disposto una misura di
sicurezza, nonche' quelli che hanno dichiarato la non
punibilita' ai sensi dell'articolo 131-bis del codice
penale;
g) i provvedimenti giudiziari definitivi di
condanna alle pene sostitutive e i provvedimenti di
conversione di cui agli articoli 66, terzo comma, e 72,
quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
g-bis) i provvedimenti di conversione di cui agli
articoli 71, 102, 103 e 108 della legge 24 novembre 1981,
n. 689 e di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 28
agosto 2000, n. 274;
h) i provvedimenti giudiziari del pubblico
ministero previsti dagli articoli 656, comma 5, 657 e 663,
del codice di procedura penale;
i) i provvedimenti giudiziari di conversione delle
pene pecuniarie;
i-bis) l'ordinanza che ai sensi dell'articolo
464-quater del codice di procedura penale dispone la
sospensione del procedimento con messa alla prova, nonche'
le sentenze che dichiarano estinto il reato per esito
positivo della messa alla prova ai sensi dell'articolo
464-septies del codice di procedura penale;
i-ter) i provvedimenti con cui il giudice dispone
la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo
420-quater del codice di procedura penale;
l) i provvedimenti giudiziari definitivi
concernenti le misure di prevenzione della sorveglianza
speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;
m) i provvedimenti giudiziari concernenti la
riabilitazione;
n) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione, di
cui all'articolo 15, della legge 3 agosto 1988, n. 327;
o) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione
speciale relativi ai minori, di cui all'articolo 24, del
regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e
successive modificazioni;
p) i provvedimenti giudiziari definitivi di
interdizione e inabilitazione e quelli di revoca, nonche' i
decreti che istituiscono, modificano o revocano
l'amministrazione di sostegno;
q);
r) i provvedimenti giudiziari relativi
all'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o
alternativa alla detenzione, ai sensi dell'articolo 16, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito
dall'art. 15, della legge 30 luglio 2002, n. 189;
s) i provvedimenti amministrativi di espulsione e i
provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i
primi, ai sensi dell'articolo 13, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 12, della
legge 30 luglio 2002, n. 189;
t) i provvedimenti di correzione, a norma di legge,
dei provvedimenti gia' iscritti;
u) qualsiasi altro provvedimento che concerne a
norma di legge i provvedimenti gia' iscritti, come
individuato con decreto del Presidente della Repubblica, ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia.".