Articolo 174. 
 
                              Nozione. 
 
  1. Il partenariato pubblico-privato e' un'operazione  economica  in
cui ricorrono congiuntamente le seguenti caratteristiche: 
  a) tra un ente concedente e uno o piu' operatori economici  privati
e'  instaurato  un  rapporto  contrattuale  di  lungo   periodo   per
raggiungere un risultato di interesse pubblico; 
  b)  la  copertura   dei   fabbisogni   finanziari   connessi   alla
realizzazione  del  progetto  proviene  in  misura  significativa  da
risorse reperite dalla parte privata, anche in  ragione  del  rischio
operativo assunto dalla medesima; 
  c) alla parte privata spetta il compito di realizzare e gestire  il
progetto, mentre alla parte pubblica quello di definire gli obiettivi
e di verificarne l'attuazione; 
  d) il rischio operativo connesso alla realizzazione  dei  lavori  o
alla gestione dei servizi e' allocato in capo al soggetto privato. 
  2. Per ente concedente, ai sensi della lettera a) del comma  1,  si
intendono le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti  aggiudicatori
di cui all'articolo  1  della  direttiva  2014/23/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. 
  3. Il partenariato pubblico-privato di tipo contrattuale  comprende
le figure  della  concessione,  della  locazione  finanziaria  e  del
contratto di disponibilita', nonche' gli  altri  contratti  stipulati
dalla pubblica amministrazione con operatori  economici  privati  che
abbiano i contenuti di cui al comma 1 e siano  diretti  a  realizzare
interessi meritevoli di  tutela.  L'affidamento  e  l'esecuzione  dei
relativi contratti sono disciplinati dalle  disposizioni  di  cui  ai
Titoli II, III e IV della Parte II. Le modalita' di  allocazione  del
rischio  operativo,  la  durata   del   contratto   di   partenariato
pubblico-privato, le modalita' di determinazione  della  soglia  e  i
metodi di calcolo del valore stimato sono disciplinate dagli articoli
177, 178 e 179. 
  4.  Il  partenariato  pubblico-privato  di  tipo  istituzionale  si
realizza   attraverso   la   creazione   di   un   ente   partecipato
congiuntamente dalla  parte  privata  e  da  quella  pubblica  ed  e'
disciplinato dal testo unico in materia di societa' a  partecipazione
pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto  2016,  n.  175,  e
dalle altre norme speciali di settore. 
  5. I contratti  di  partenariato  pubblico-privato  possono  essere
stipulati solo da enti concedenti qualificati ai sensi  dell'articolo
63.