Articolo 175. 
 
 Programmazione, valutazione preliminare, controllo e monitoraggio. 
 
  1. Le pubbliche amministrazioni  adottano  il  programma  triennale
delle esigenze pubbliche idonee a essere soddisfatte attraverso forme
di partenariato pubblico-privato. 
  2. Il ricorso al partenariato pubblico-privato e' preceduto da  una
valutazione preliminare di convenienza e fattibilita'. La valutazione
si incentra sull'idoneita'  del  progetto  a  essere  finanziato  con
risorse  private,  sulle  condizioni  necessarie  a  ottimizzare   il
rapporto tra costi  e  benefici,  sulla  efficiente  allocazione  del
rischio operativo, sulla capacita' di generare soluzioni  innovative,
nonche'  sulla  capacita'  di   indebitamento   dell'ente   e   sulla
disponibilita' di risorse sul bilancio pluriennale. A  tal  fine,  la
valutazione confronta la stima dei costi e dei benefici del  progetto
di partenariato,  nell'arco  dell'intera  durata  del  rapporto,  con
quella del ricorso alternativo al contratto di appalto  per  un  arco
temporale equivalente. 
  3. Nei casi di progetti di interesse  statale  oppure  di  progetti
finanziati con contributo a carico dello Stato, per i quali  non  sia
gia'  previsto  che  si  esprima  il  CIPESS,  gli  enti   concedenti
interessati  a  sviluppare  i  progetti  secondo   la   formula   del
partenariato pubblico-privato, il cui  ammontare  dei  lavori  o  dei
servizi sia di importo pari  o  superiore  a  250  milioni  di  euro,
richiedono parere, ai fini della valutazione preliminare  di  cui  al
comma 2, al CIPESS, sentito il Nucleo di consulenza per  l'attuazione
delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita'
(NARS). Il CIPESS si  pronuncia  entro  quarantacinque  giorni  dalla
richiesta. Nei casi di progetti di interesse statale o finanziati con
contributo a carico  dello  Stato,  per  i  quali  non  sia  prevista
l'espressione  del  CIPESS,  gli  enti   concedenti   interessati   a
sviluppare  i  progetti   secondo   la   formula   del   partenariato
pubblico-privato, il cui ammontare dei lavori o dei  servizi  sia  di
importo pari o superiore a 50 milioni  di  euro  e  inferiore  a  250
milioni di euro, richiedono un parere preventivo, non vincolante,  ai
fini della valutazione preliminare di cui al comma 2, al Dipartimento
per la programmazione e il  coordinamento  della  politica  economica
(DIPE) della Presidenza del Consiglio dei ministri;  tale  parere  e'
emesso di concerto con il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
-Dipartimento   della   Ragioneria   generale   dello   Stato   entro
quarantacinque giorni dalla  richiesta;  decorso  il  termine,  salvo
sospensione per  integrazione  documentale  secondo  quanto  previsto
dall'articolo 2, comma 7, della legge  7  agosto  1990,  n.  241,  si
applica l'articolo 16, comma 2,  della  legge  n.  241  del  1990.  I
suddetti pareri devono essere chiesti prima della  pubblicazione  del
bando di gara in caso di progetto a iniziativa pubblica ovvero  prima
della dichiarazione di fattibilita' in caso di progetto a  iniziativa
privata.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri,   dopo   la
valutazione preliminare, puo' sottoporre lo schema  di  contratto  ai
pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di
Stato, anche per la valutazione di profili diversi  da  quello  della
convenienza. 
  4. Le regioni e gli enti locali possono richiedere  il  parere  del
DIPE di  cui  al  comma  3  quando  la  complessita'  dell'operazione
contrattuale lo richieda. 
  5. L'ente concedente, sentito l'operatore economico, affida al  RUP
nominato ai sensi dell'articolo 15 le funzioni di responsabile  unico
del progetto di partenariato. Il responsabile coordina  e  controlla,
sotto il profilo tecnico e  contabile,  l'esecuzione  del  contratto,
verificando costantemente il  rispetto  dei  livelli  di  qualita'  e
quantita' delle prestazioni. 
  6.  L'ente  concedente   esercita   il   controllo   sull'attivita'
dell'operatore economico, verificando in particolare la permanenza in
capo  all'operatore  economico  del  rischio  operativo   trasferito.
L'operatore economico fornisce tutte le informazioni necessarie  allo
scopo, con le modalita' stabilite nel contratto. 
  7. Il monitoraggio dei partenariati pubblici  privati  e'  affidato
alla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  -Dipartimento  per  la
programmazione e il  coordinamento  della  politica  economica  e  al
Ministero  dell'economia  e   delle   finanze   -Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato, che lo esercitano tramite  l'accesso
al portale sul monitoraggio dei contratti  di  partenariato  pubblico
privato istituito presso la Ragioneria generale dello Stato  mediante
il  quale  gli  enti  concedenti  sono  tenuti   a   trasmettere   le
informazioni sui contratti stipulati. Gli enti concedenti sono tenuti
altresi' a dare  evidenza  dei  contratti  di  partenariato  pubblico
privato stipulati mediante apposito allegato al bilancio  d'esercizio
con l'indicazione del codice unico di progetto  (CUP)  e  del  codice
identificativo di gara (CIG), del valore complessivo  del  contratto,
della durata, dell'importo del  contributo  pubblico  e  dell'importo
dell'investimento a carico del privato. 
  8. Sul portale di cui al  comma  7  sono  pubblicati  e  aggiornati
periodicamente  le  migliori   prassi   in   materia   di   forme   e
caratteristiche   tecniche   di   finanziamento    di    partenariato
pubblico-privato piu' ricorrenti sul mercato. 
  9. Ai soli fini di contabilita' pubblica, si applicano i  contenuti
delle  decisioni  Eurostat   a   cui   sono   tenute   le   pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196.