Art. 161 Il rimpatrio dei prigionieri di guerra e degli internati civili austriaci sara' assicurato, nelle condizioni stabilite all'art. 160, a cura di una Commissione composta di rappresentanti delle Potenze alleate e associate da una parte, e del Governo austriaco dall'altra. Per ciascuna dello Potenze alleate e associate, una Sotto-commissione composta soltanto di rappresentanti della Potenza interessata e di delegati del Governo austriaco, stabilira' i particolari d'attuazione del rimpatrio dei prigionieri di guerra.