(Trattato-art. 161)
 
                              Art. 161 
 
 
  Il rimpatrio dei prigionieri di guerra  e  degli  internati  civili
austriaci sara' assicurato, nelle condizioni stabilite all'art.  160,
a cura di una Commissione composta di  rappresentanti  delle  Potenze
alleate e associate da una parte, e del Governo austriaco dall'altra. 
 
  Per   ciascuna   dello   Potenze   alleate   e    associate,    una
Sotto-commissione composta soltanto di rappresentanti  della  Potenza
interessata  e  di  delegati  del  Governo  austriaco,  stabilira'  i
particolari d'attuazione del rimpatrio dei prigionieri di guerra.