(Trattato-art. 162)
 
                              Art. 162 
 
 
  Dal Momento  della  loro  consegna  alle  autorita'  austriache,  i
prigionieri di guerra e gli internati civili dovranno, a  cura  delle
medesime, essere rimandati senza indugio allo loro case. 
 
  Quelli al cui domicilio, prima  della  guerra,  era  nei  territori
occupati dalle truppe delle Potenze alleate e associate, dovranno del
pari esservi diretti, sotto riserva del consenso a della sorveglianza
delle autorita'  militari  degli  eserciti  d'occupazione  alleati  e
associati.