Art. 162 Dal Momento della loro consegna alle autorita' austriache, i prigionieri di guerra e gli internati civili dovranno, a cura delle medesime, essere rimandati senza indugio allo loro case. Quelli al cui domicilio, prima della guerra, era nei territori occupati dalle truppe delle Potenze alleate e associate, dovranno del pari esservi diretti, sotto riserva del consenso a della sorveglianza delle autorita' militari degli eserciti d'occupazione alleati e associati.