(Trattato-art. 163)
 
                              Art. 163 
 
 
  Tutte le spese del rimpatrio, a cominciare  dal  primo  avviamento,
saranno a carico del Governo austriaco, che sara' tenuto a fornire  i
mezzi di trasposto e il personale  tecnico  stimati  necessari  dalla
Commissione prevista all'art. 161.