(Trattato-art. 164)
 
                              Art. 164 
 
 
  I prigionieri di guerra e gli internati civili  passibili  di  pene
disciplinari o che stiano espiandole saranno rimpatriati, senza tener
conto della pena che resta loro da  espiare  o  del  procedimento  in
corso contro i medesimi. 
 
  Questa disposizione non si applichera' ai prigionieri di  guerra  e
agli internati civili puniti per fatti posteriori al 1° giugno 1919. 
 
  Fino al loro  rimpatrio,  tutti  i  prigionieri  di  guerra  e  gli
internati  civili  restano  soggetti  ai   regolamenti   in   vigore,
specialmente per quanto concerne il lavoro e la disciplina.