(Trattato-art. 166)
 
                              Art. 166 
 
 
  Il Governo austriaco si impegna a ricevere  senza  distinzione  sul
suo territorio tutte le persone da rimpatriare. 
 
  I prigionieri di guerra e i cittadini austriaci  che  desiderassero
di non essere rimpatriati potranno essere esclusi dal rimpatrio; ma i
Governi alleati e associati si riservano il diritto di  rimpatriarli,
o di condurli in un paese neutrale, o di autorizzarli a risiedere sul
proprio territorio. 
 
  Il Governo austriaco si impegna a non prendere  contro  di  loro  e
contro le loro famiglie alcun  provvedimento  eccezionale,  e  a  non
esercitare, a loro  riguardo,  repressioni  o  vessazioni  di  alcuna
specie, per siffatto motivo.