Art. 167 I Governi alleati e associati si riservano il diritto di subordinare il rimpatrio dei prigionieri di guerra e dei cittadini austriaci che sono in loro potere alla immediata denuncia e liberazione, da parte del Governo austriaco, di tutti i prigionieri di guerra e alti cittadini delle Potenze alleate e associate che fossero tuttora trattenuti in Austria contro la loro volonta'.