(Trattato-art. 167)
 
                              Art. 167 
 
 
  I  Governi  alleati  e  associati  si  riservano  il   diritto   di
subordinare il rimpatrio dei prigionieri di guerra  e  dei  cittadini
austriaci  che  sono  in  loro  potere  alla  immediata  denuncia   e
liberazione, da parte del Governo austriaco, di tutti  i  prigionieri
di guerra e alti cittadini delle  Potenze  alleate  e  associate  che
fossero tuttora trattenuti in Austria contro la loro volonta'.