(Trattato-art. 168)
 
                              Art. 168 
 
 
  Il Governo austriaco s'impegna: 
 
    1° a concedere libero accesso alle  Commissioni  di  ricerca  dei
dispersi;  a  fornir  loro  ogni  mezzo  opportuno  di  trasporto,  a
lasciarle penetrare negli accampamenti, prigioni,  speciali  e  altri
locali qualsiasi e a mettere a loro disposizione qualunque  documento
pubblico o privati che possa facilitare le loro ricerche; 
 
    2° a infliggere punizioni ai funzionari o  ai  privati  cittadini
austriaci che avessero dissimulato la presenza di un cittadino di una
Potenza alleata e associata, o che avessero trascurato  di  rivelarne
la presenza dopo averne avuto cognizione.