(Trattato-art. 169)
 
                              Art. 169 
 
 
  Il Governo austriaco si impegna a  restituire  senza  indugio,  dal
momento dell'entrata in  vigore  del  presente  trattato,  tutti  gli
oggetti, valori  o  documenti  che  fossero  stati  trattenuti  dalle
autorita' austriache, appartenenti a cittadini delle potenze  alleate
e associate.