(Regolamento-art. 239)
 
                              Art. 239. 
 
 
  I bollettari debbono essere tenuti colla piu' scrupolosa esattezza.
Nei casi di smarrimento, alterazione o distrazione  di  fogli,  anche
non adoperati, o di alcuna  parte  di  essi,  l'amministrazione  puo'
sottoporre l'agente ad una multa, nella misura da lire 50  a  500;  e
cio', salvo i provvedimenti e le procedure a cui si debba  far  luogo
nei casi di frode.