Art. 239. I bollettari debbono essere tenuti colla piu' scrupolosa esattezza. Nei casi di smarrimento, alterazione o distrazione di fogli, anche non adoperati, o di alcuna parte di essi, l'amministrazione puo' sottoporre l'agente ad una multa, nella misura da lire 50 a 500; e cio', salvo i provvedimenti e le procedure a cui si debba far luogo nei casi di frode.