(Regolamento-art. 240)
 
                              Art. 240. 
 
 
  Oltre all'indicazione di chi paga, della somma riscossa scritta  in
cifre e in lettere, dell'oggetto e della data della  riscossione,  le
quietanze staccate dal bollettario  debbono  contenere  quelle  altre
indicazioni che sono prescritte dai regolamenti speciali,  ed  essere
sottoscritte  dall'agente  riscotitore  o  da   chi   legalmente   lo
rappresenti. 
 
  Qualora agli uffici di riscossione sia  addetto  un  ufficiale  pel
controllo, le quietanze debbono  essere  dal  medesimo  allibrate  in
apposito registro e  fornite  del  suo  visto,  quando  le  riconosca
regolari.