(Codice Penale-art. 361)
                              Art. 361. 
 
     (Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale) 
 
  Il pubblico ufficiale, il quale  omette  o  ritarda  di  denunciare
all'Autorita' giudiziaria, o ad un'altra Autorita' che a quella abbia
obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio
o a causa delle sue funzioni, e' punito con la multa da lire trecento
a cinquemila. 
 
  La pena e' della reclusione fino ad un anno, se il colpevole e'  un
ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha  avuto  comunque
notizia di un reato del quale doveva fare rapporto. 
 
  Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto
punibile a querela della persona offesa.