Art. 361.
(Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale)
Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare
all'Autorita' giudiziaria, o ad un'altra Autorita' che a quella abbia
obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio
o a causa delle sue funzioni, e' punito con la multa da lire trecento
a cinquemila.
La pena e' della reclusione fino ad un anno, se il colpevole e' un
ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque
notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.
Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto
punibile a querela della persona offesa.