Art. 362. (Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio) L'incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all'Autorita' indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio, e' punito con la multa fino a lire mille. Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa.